- Il diritto a compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato
- La circostanza eccezionale che esime il vettore dal pagamento
- La morte improvvisa del copilota non è una circostanza eccezionale
Il diritto a compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato
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Il Regolamento CE 261/04 è stato approvato dal legislatore europeo al fine di eliminare il divario di tutela tra consumatore-passeggero e professionista-vettore aereo.In particolare, la normativa stabilisce una serie di diritti che possono essere reclamati dal passeggero nell'ipotesi in cui questi venga a misurarsi con disservizi posti in essere dalla compagnia aerea, ossia negato imbarco per overbooking (sovraprenotazione posti sull'aereo), volo cancellato e volo in ritardo.
Tra questi diritti è contemplato quello ad ottenere il pagamento di una compensazione pecuniaria, ossia un risarcimento forfettario corrisposto dal vettore al fine di ristorare la perdita di tempo patita dal passeggero.
Il valore della compensazione pecuniaria varia a seconda della lunghezza della tratta del volo: euro 250,00 per tratte inferiori a 1500 chilometri; euro 400,00 per tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; euro 600,00 per tratte superiori a 3500 chilometri. Al verificarsi della cancellazione del volo il passeggero può reclamare alla compagnia aerea la corresponsione del predetto risarcimento.
La circostanza eccezionale che esime il vettore dal pagamento
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Il vettore può opporsi alla richiesta dell'utente dimostrando che la cancellazione sia stata determinata da una "circostanza eccezionale", ossia da un evento di forza maggiore non controllabile dalla compagnia aerea e, pertanto, ad essa non imputabile. La circostanza eccezionale deve essere provata dalla compagnia aerea attraverso elementi che evidenzino l'inevitabilità della cancellazione: l'inevitabilità deve essere tale che non poteva essere superata dal vettore anche se esso avesse adottato tutte le misure idonee del caso.
La Corte di Giustizia è stata adita in molteplici occasioni dai giudici dei Paesi Membri che hanno affrontato la questione relativa a quali fattispecie si riferisce l'espressione generica "circostanza eccezionale".
Ebbene, il ragionamento giuridico dei giudici di Lussemburgo si è quasi sempre concentrato sul concetto di "impresa" di trasporto aereo di persone, ossia sull'insieme di attività che svolge l'imprenditore che si occupa di trasferire persone con proprio aeromobile da un luogo ad un altro.
Per poter valutare se un determinato fatto possa essere qualificato come "circostanza eccezionale" i giudici si sono posti la seguente domanda: è un fatto inerente al normale esercizio di attività di impresa di un vettore aereo?
La morte improvvisa del copilota non è una circostanza eccezionale
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La suddetta domanda i giudici lussemburghesi l'hanno formulata per poter risolvere la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale del Land di Stoccarda, ossia: la morte improvvisa di un copilota costituisce circostanza eccezionale che legittima la cancellazione del volo ed esonera il vettore dal pagamento della compensazione pecuniaria in favore del passeggero?
La risposta fornita è stata negativa.
La Corte, infatti, con sentenza dell'11 maggio 2023 ha stabilito che l'evento morte di un membro del personale navigante è equiparabile all'evento "malattia" improvvisa: in quest'ultimo caso, il vettore deve adoperarsi per sostituire la risorsa malata e consentire così la regolare operatività del volo.
Lo stesso dovrebbe fare nel caso di morte improvvisa, ossia provvedere a rimpiazzare lo sfortunato lavoratore con uno che sia in grado di garantire il trasferimento dei passeggeri.
Alla luce di ciò il passeggero aereo, il cui volo viene cancellato per morte improvvisa del copilota o di uno dei membri del personale di bordo, può reclamare ed ottenere il pagamento di una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento CE 261/04, nonché il rimborso del prezzo pieno del biglietto del volo cancellato nell'ipotesi in cui il vettore non gli fornisca un volo alternativo.
Nota dell'avvocato Vancheri Luca
email: info@vancherilex.it
• Foto: Photo by Ethan McArthur on Unsplash