Reato di molestie
Escluso il reato di molestie per chi scatta foto all'auto in sosta vietata nel condominio, anche se a bordo ci sono minorenni, laddove il fine è quello di segnalare il comportamento scorretto all'amministratore. Così la Cassazione, con sentenza n. 18744/2023 (sotto allegata), decidendo sul ricorso di un uomo imputato perchè "per biasimevole motivo, recava molestia e disturbo ai condomini" e poi assolto per "particolare tenuità del fatto".
Contro la decisione l'uomo adiva la S.C. lamentando erronea applicazione dell'art. 660 c.p. poiché, quand'anche si dovessero ritenere provate le condotte addebitate, le stesse non potrebbero in ogni caso configurare il reato contestato per la mancanza del motivo biasimevole richiesto dalla norma incriminatrice ai fini della rilevanza penale del fatto e rispetto al quale il tribunale non avrebbe argomentato.
Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.
Infatti, ricordano dal Palazzaccio che "la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. può configurarsi quale reato abituale, in forza di una condotta reiterata, ma essere realizzato anche per mezzo di una sola azione". Ma per integrare la fattispecie criminosa "nella ipotesi di un'unica azione tale condotta deve necessariamente essere particolarmente sintomatica dei requisiti previsti dalla norma incriminatrice; infatti, l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev'essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo, in alternativa, l'atto per essere molesto deve rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri".
Nel caso di specie, l'abitualità della condotta deve essere esclusa considerato che la sentenza impugnata si riferisce unicamente ad un unico episodio. Va escluso anche il biasimevole motivo a sostegno del comportamento dell'imputato, il quale aveva scattato le foto dell'autovettura delle persone offese perché essa era ferma in area vietata, per segnalare il comportamento scorretto all'amministratore del condominio.
In conclusione nel caso in esame non sussistono gli elementi costitutivi del reato contestato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Scarica pdf Cass. n. 18744/2023• Foto: 123rf.com