Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le modalità di attuazione per l'incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio, il decreto 21 marzo 2023 (sotto allegato) del ministero del lavoro, di concerto con il MEF, relativo all'incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa e al conseguente posticipo del pensionamento.

Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 286 l. n. 197/2022), stabilisce le modalità operative dell'incentivo per i lavoratori che, pur avendo conseguito entro il 31 dicembre 2023 il diritto alla pensione anticipata flessibile (quota 103), decidono di rimanere in servizio, posticipando il momento della pensione e rinunciando "all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima".

In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno, quindi, "ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà". In cambio, e "con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore".

L'importo dei contributi non versati e interamente corrisposti al lavoratore è imponibile ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Tale corresponsione cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

La facoltà ha effetto, specifica il decreto, "nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile" ed è comunque revocabile.

La procedura

Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento ne deve dare comunicazione all'INPS.

L'istituto provvede, quindi, a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.

In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne dà comunicazione al nuovo datore.

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