Affidamento super-esclusivo a un solo genitore
La regola dell'affido condiviso dei figli può essere derogata laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nell'ipotesi in cui il genitore non affidatario si renda totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, giacchè ciò è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabiti con i figli. Così il tribunale di Milano con sentenza n. 2992/2023 (sotto allegata) disponendo l'affido super-esclusivo del figlio alla madre, ritenendola la soluzione più idonea a tutelare il benessere morale e materiale della prole.
"Vista la situazione assolutamente instabile del padre (peraltro tossicodipendente) e la necessita? di adottare con tempestivita? le decisioni per la vita delle figlie - afferma infatti il giudice meneghino - e considerato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dalla Legge, e? derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto cio? e? sintomatico della sua inidoneita? ad affrontare quelle maggiori responsabilita? che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabiti stabilmente con il figlio (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08), deve ritenersi che l'affidamento monogenitoriale alla ricorrente, nella forma dell'affidamento super-esclusivo, sia la soluzione idonea a tutelare il benessere morale e materiale di G. e S., poiche? consente che le funzioni genitoriali di cura e assistenza siano esercitate con tempestivita? dalla figura materna, la quale si e? da sempre occupata delle minori con continuita? e ha dato prova di essere dotata di seria capacita? genitoriale".
Scarica pdf Trib. Milano n. 2992/2023• Foto: 123rf.com