- Diritto alla consegna dei documenti bancari
- Ambito di applicazione del limite decennale
- Diritto agli estratti conto e sanzione alla banca per ogni giorno di ritardo
Diritto alla consegna dei documenti bancari
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L'art. 119 TUB stabilisce che il cliente ha diritto a ricevere dalla banca alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato. Per i rapporti regolati in conto corrente tali comunicazioni si identificano con gli estratti conto e i riassunti scalari che la Banca invia con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
Il IV comma della disposizione in esame stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Sulla banca incombe, altresì, l'obbligo di consegnare al cliente il contratto in base all'art. 117 TUB. Tale norma, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, che successivamente, laddove, come può accadere, abbiano smarrito il documento o non lo abbiano ricevuto e ne facciano richiesta di consegna. Come confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di consegna dei contratti scaturisce anche dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e comporta esso stesso una prestazione cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.).
Ambito di applicazione del limite decennale
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Nella sentenza in esame del 26 aprile 2023 (sotto allegata), il Tribunale di Napoli non ha condiviso l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (si veda Cass. 29.11.2022, n. 35039) e ha precisato che la Banca è obbligata a consegnare al cliente che ne fa richiesta, tutti gli estratti conto e i riassunti scalari dall'inizio del rapporto e non solo quelli relativi all'ultimo decennio.
Secondo il Tribunale di Napoli, il limite decennale stabilito dall'art. 119 TUB non riguarda gli estratti conto e i riassunti scalari bensì solo la documentazione relativa a singole operazioni (cioè le copie dei bonifici, degli assegni e dei prelievi allo sportello o dei versamenti).
Infatti, l'obbligo di rendicontazione periodica che è una specificazione dell'obbligo di trasparenza, è adempiuto attraverso la consegna degli estratti conto e dei riassunti scalari, ove è riportato il riepilogo delle voci che consentono di controllare l'andamento del rapporto. Ritenere che la banca sia tenuta a conservare e, quindi, a consegnare gli estratti conto e i riassunti scalari solo per gli ultimi dieci anni, significherebbe privare il cliente del diritto all'informazione e alla trasparenza.
Diritto agli estratti conto e sanzione alla banca per ogni giorno di ritardo
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Pertanto, il correntista ha il diritto di chiedere e ottenere dalla Banca gli estratti conto e i riassunti scalari senza limiti di tempo, relativi all'intera durata del rapporto e può esercitare tale diritto inviando apposita istanza ai sensi dell'art. 119 IV comma TUB e, in mancanza di riscontro, proponendo ricorso per decreto ingiuntivo.
La sentenza in esame, inoltre, applica la misura coercitiva indiretta prevista dall'art. 614 bis c.p.c. e, come richiesto dalla parte che ha ottenuto un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., condanna la Banca che non l'ha eseguita, al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo.Scarica pdf Trib. Napoli 26.4.2023