Il difetto di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione nell'accertamento della sanzione amministrativa per inadempimento alla vaccinazione anticovid-19 degli over 50

Difetto di legittimazione dell'Ader

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Con 4 sentenze depositate rispettivamente in data 11.5.2023 e in data 12.5.2023, notificate in data 15.5.2023 e in data 22.5.2023 (sotto allegate), il Giudice di Pace di Torino ha accolto i rispettivi ricorsi avverso l'avviso di addebito emesso dall'Agenzia delle Entrate di riscossione con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 100,00 per non avere, i ricorrenti, adempiuto all'obbligo vaccinale in osservanza all'art. 4 sexies del decreto legge n. 44 del 2021.

Il Giudice, nell'attesa della decisione, disponeva la sospensione degli effetti esecutivi degli avvisi di addebito opposti ravvisandone i presupposti di legge, per poi condividere in sentenza il primo motivo di ricorso e le argomentazioni svolte in un precedente approfondimento pubblicato su StudioCataldi.it cui si rinvia per completezza di comprensione (vedi: Annullate multe over50 la prima sentenza)

La peculiarità delle quattro sentenze in commento, infatti, riguarda la pronuncia del giudicante sull'eccezione pregiudiziale sollevata dai ricorrenti in merito al difetto di legittimazione in capo all'Agenzia delle Entrate di riscossione rispetto all'accertamento della violazione di cui all'art. 4 sexies D.L. 44/2021.

Partendo dal dettato normativo di cui all'art. 4 sexies comma 3 del medesimo decreto che stabilisce come "l'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate di Riscossione che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero…..", il Giudice di Pace ha accertato come in tal modo sia stata trasferita di fatto all'Agenzia delle Entrate di Riscossione la competenza materiale di "irrogare" la sanzione amministrativa che però sia stata accertata dall'organo funzionalmente competente all'accertamento, ossia il Ministero della Salute.

Eccesso di potere e violazione del diritto di difesa

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Il giudicante ritiene condivisibilmente che l'Agenzia delle Entrate di Riscossione ha, di fatto, provveduto anche a verificare ed accertare la violazione sulla base degli elenchi trasmessi dal Ministero contenenti i nominativi dei soggetti "verificati ed accertati".

La migrazione di tali elenchi negli avvisi di addebito che l'Agenzia delle Entrate ha notificato ai sensi dell'art. 4 sexies comma 6 costituisce un eccesso di potere e una grave violazione del diritto di difesa dei sanzionati che non sarebbero a conoscenza dell'atto di accertamento originario.

Sovrapponendo, pertanto, la funzione di accertamento della violazione con quello di irrogazione della sanzione si opera, secondo il Giudice di Pace, un automatico trattamento dei dati personali e una profilazione automatizzata di tali dati che, ricordiamo, sono sensibili in palese violazione dell'art. 22 GDPR nonché dell'art. 5 GDPR che impone, altresì, la liceità e correttezza del trattamento in ossequio al principio di trasparenza.

Ciò aggiungendosi, altresì, come l'Agenzia delle Entrate di Riscossione non abbia, in assolvimento al principio dell'onere della prova, depositato copia del rapporto degli atti relativi all'accertamento, non ottemperando peraltro all'ordine del Giudice.

Ciò dimostrerebbe che l'ADER non sia in possesso - o non abbia ricevuto - alcun "elenco" di accertamento da parte del Ministero della Salute.

Il Giudice di Pace di Torino, sulla base di queste motivazioni, accoglieva i quattro ricorsi sulla base della fondatezza della questione pregiudiziale assorbente rispetto a tutti gli altri motivi del ricorso.

Sospensione della riscossione delle multe over 50

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Come ultima annotazione, con l'art. 3 comma 6 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" il governo in carica ha prorogato «fino al 30 giugno 2024» la sospensione della riscossione prevista «fino al 30 giugno 2023» dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

È noto infatti che la riscossione delle cosiddette "multe over 50" era stata "sospesa" fino al 30 giugno 2023 ma, nonostante ciò, l'ADER si era portata avanti con il lavoro notificando comunque ai soggetti ultracinquantenni - sulla base della qualità anagrafica risultante dai codici fiscali - sia l'avviso di avvio del procedimento sia l'avviso di addebito, compulsando in tal modo la decorrenza dei termini per l'impugnazione e delle prerogative difensive che, invece, non risultavano (e non risultano) sospesi dalla normativa.

Agli effetti pratici, nel momento in cui si avrà la cessazione della sospensione (ora dal 1° luglio 2024), e salvo che il Governo o il Parlamento non cancellino con un colpo di spugna una sanzione tanto ingiusta quanto del tutto illegittima, l'ADER potrebbe dar corso immediatamente alla riscossione con l'iscrizione a ruolo della sanzione per tutti coloro che hanno ricevuto gli avvisi di addebito durante il periodo di sospensione senza aver proposto impugnazione nei termini di legge (ossia 30 giorni dalla notificazione).

* a cura dell'Avv. Chiara Guglielmetto - Avvocati Liberi

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