Secondo la Cassazione, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla d'ufficio deve motivare l'ordinanza di rinvio a pena di inammissibilità

Competenza territoriale: il caso

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Il giudice investito della questione o che intenda rilevarla d'ufficio deve motivare l'ordinanza di rinvio a pena di inammissibilità. E' quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 20612/2023 depositata il 15.5.2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, il Tribunale di Latina, ai sensi dell'art. 24 bis c.p.p., investiva la Corte di Cassazione della questione pregiudiziale sulla competenza territoriale sollevata dai difensori dagli imputati.

Il giudice rimettente si limitava laconicamente ad appurare che erano state sollevate delle eccezioni inerenti alla competenza per territorio e che, quindi, si trasmettevano gli atti alla Corte di legittimità per la definizione delle medesime.

Richiesta di rinvio pregiudiziale

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Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale, facendo presente che la stessa non era stata motivata.

La Cassazione premette come l'istituto in parola sia uno strumento di risoluzione preventiva, che va ad aggiungersi a quelli ordinari di impugnazione finalizzati alla definizione delle questioni sulla competenza. Differentemente, ad esempio, dai casi ex art.30 c.p.p., dove addirittura sussiste un obbligo di immediata trasmissione alla Cassazione in caso di verifica di un conflitto, l'art.24 bis c.p.p. ha natura anticipatoria e preventiva, lasciando al giudice procedente maggior autonomia nella decisione.

La relazione della "Commissione Lattanzi" sul tema ha chiosato che la discrezionalità riconosciuta dalla norma, emergente anche dalla possibilità di rimettere la questione ex officio, cerca in qualche modo di responsabilizzare il giudice procedente, lasciando che si rivolga alla Suprema Corte solo in casi segnati da particolare serietà.

Dal momento che il nuovo dettato normativo non fornisce indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudicante - che deve esprimersi a mezzo ordinanza -, si deve rispettare il principio generale previsto dall'art. 125 c.p.p., secondo cui le ordinanze vanno motivate a pena di nullità.

Si aggiunga altresì che il giudice può, non deve, rimettere la questione alla Cassazione, di guisa che, laddove ritenga di procedere in tal senso, dovrà motivare le ragioni che lo hanno spinto per la suddetta decisione.

"Il giudice, che non si ritiene incompetente - perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe conflitto - ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive".

Disatteso il dettame dell'art. 24-bis c.p.p.: la decisione

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Nel caso di specie, rileva la Cassazione, il giudice non ha compiuto alcuna delibazione della questione, non ha preso posizione sulle argomentazioni offerte dalle difese, né ha illustrato le ragioni per cui non gli è stato possibile risolvere le eccezioni con gli ordinari strumenti.

In altri termini, il Tribunale si sarebbe semplicemente e fugacemente spogliato della questione, impropriamente investendone il Supremo Consesso.

Oltre a quanto evidenziato, la Cassazione ha rilevato come il Tribunale di Latina abbia disatteso il dettame dell'art. 24 bis c.p.p., nella misura in cui non veniva disposto il rinvio d'ufficio, bensì sulla mera scorta dell'eccezione delle difese, le quali, tuttavia, non avevano esplicitamente richiesto di investire della questione la Corte di legittimità.

Scarica pdf Cass. n. 20612/2023

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