Elezione domicilio
L'elezione di domicilio comunicata per l'ammissione al gratuito patrocinio è superata da quella eventualmente successiva, senza che rilevino i motivi per cui tale facoltà venga esercitata. E' quanto ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 20636/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava lo condanna inflitta in primo grado ad un imputato per i reati ex artt. 572, comma 1, e 61 n. 1, 582 e 585 in relazione al 576 comma 1, nn. 1 e 5, e 577, comma 1 n.1 cod. pen.
Il difensore adisce il Palazzaccio chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza degli artt. 178 lettera c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato perché il decreto di citazione in appello non gli era stato notificato presso il secondo nuovo domicilio eletto.
Il difensore precisa di aver effettuato due diverse elezioni ci domicilio: la prima nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (da ritenersi sicuramente depositata in orario mattutino quando la cancelleria è aperta al pubblico) e la seconda nel verbale di interrogatorio di persona sottoposta a indagini dove elegge domicilio. Assume, altresì, che la dichiarazione di domicilio che va considerata valida è quella posteriore e non quella anteriore presso il difensore di fiducia (al quale è subentrato, perché cassazionista, il difensore che ha redatto il ricorso in esame).
Gli Ermellini affermano, preliminarmente, che "l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per il quale il beneficio è richiesto, non rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti al procedimento incidentale, perché l'art. 161 cod. proc. pen. non consente parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio nell'ambito di uno stesso procedimento" (cfr. Cass. n. 12243 del 13/02/2018).
Tuttavia, precisano, "questo principio non vale se emerge anche solo implicitamente la volontà dello stesso imputato o indagato di ricevere le successive notificazioni nel luogo indicato perché la facoltà dell'indagato o dell'imputato di eleggere il proprio domicilio, regolata dagli artt. 161 e 162 ccd. proc. pen., comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata" (cfr. Cass. n. 38683 del 03/06/2014).
Nel caso in esame, la modifica è stata espressa nel verbale di interrogatorio di persona sottoposta a indagini proprio davanti al Gip in quel momento procedente nell'ambito del procedimento principale, poi protrattosi sino al grado di appello.
Pertanto, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Scarica pdf Cass. n. 20636/2023