- Prescrizione contributi Cassa Forense
- La motivazione del giudice
- Termine decennale dopo il 2 febbraio 2013
Prescrizione contributi Cassa Forense
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Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1433 del 19.04.2023 (sotto allegata), ha stabilito che la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense è quinquennale, se maturata prima del 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della l. n. 247/2012.
La motivazione del giudice
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Osserva il Giudice, condividendo le difese dello scrivente: "Si rileva la corretta individuazione per il caso di specie del termine prescrizionale quinquennale giacché i contributi delle annualità 2001 e 2002 rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3 della L. n. 335/1995, per effetto del quale anche le contribuzioni dovute alla Cassa Forense seguono la prescrizione breve di cinque anni, con decorrenza dal 01/01/1996. Si precisa che non incide sui contributi in oggetto l'entrata in vigore, in data 02/02/2013, della L. n. 247/2012, il cui art. 66 sancisce che: 'La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense', poiché la reviviscenza della disciplina della prescrizione decennale ex art.19 comma 1 della L. n. 576/1980 concerne solo i contributi maturati a partire dal 02/02/2013. Questa interpretazione della disposizione in esame è stata avvallata anche dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 313 del 03/02/2020, in cui ha affermato che: 'Il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla Cassa Forense è divenuto decennale in forza dell'art. 66 della l. n. 247/2012, e si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla l. n. 335/1995'".
Termine decennale dopo il 2 febbraio 2013
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Pertanto, il termine decennale si applica solo ai contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense la cui prescrizione viene a maturazione (o inizia a decorrere) dopo il 2 febbraio 2013.
Avv. Andrea CASELLA
mail: casella_andrea@libero.it
Scarica pdf Trib. Milano 1433/2023• Foto: 123rf.com