Accesso agli atti di un procedimento disciplinare
È infondata la richiesta di accesso, da parte di un avvocato, agli atti di un procedimento disciplinare, finalizzata a conoscere l'esatto numero delle segnalazioni pervenute a fini disciplinari: infatti, si tratta di un'istanza indeterminata, esplorativa e lesiva della riservatezza di terzi. Così il Tar di Bari nella sentenza n. 824/2023 (sotto allegata).
Nel caso di specie, un legale aveva impugnato il provvedimento di diniego dell'accesso agli atti opposto dal Consiglio distrettuale di disciplina presso l'Ordine degli avvocati di Bari, lamentando l'illegittimità, per un verso, del rifiuto opposto a fornire informazioni inerenti procedimenti disciplinari pendenti concernenti altro professionista avvocato e, per altro verso, del diniego di accesso documentale.
Quanto alla domanda di accesso, in particolare, la stessa è stata ritenuta infondata innanzitutto perché "esplorativa": per giurisprudenza costante, infatti, ricorda il Tar, "l'istanza di accesso agli atti deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati e informazioni generiche relative a un complesso non individuato di atti, di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza".
In secondo luogo, "perché il procedimento disciplinare era ancora nella fase istruttoria, non essendovi alcuna incolpazione: e nella fase (istruttoria) pre-procedimentale, l'accesso agli atti non è consentito né al soggetto sottoposto ad accertamenti né all'esponente (o denunciante); né a quest'ultimo può accordarsi una tutela maggiore rispetto a quella che va riconosciuta al potenziale incolpato. Non può darsi luogo ad accesso, quando pendono accertamenti (potenzialmente anche involgenti dati 'sensibili' oppure dati cruciali), a pena della compromissione della genuinità degli elementi acquisiti o ancora da acquisirsi, alla stessa stregua di quanto accade in qualsivoglia procedimento sanzionatorio sia penale che di indole amministrativa".
Infine, l'accesso lederebbe il diritto alla riservatezza del terzo che ha presentato l'esposto e "colui che presenti un esposto ad un'autorità amministrativa ha diritto che sullo stesso sia mantenuto il più stretto 'riserbo', ossia la riservatezza (Reg. U.E. 2016/679 c.d. G.D.P.R.) e il segreto d'ufficio (art. 5 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 326 c.p.), in quanto inerente le esclusive potestà pubbliche esercitabili dall'autorità al quale è stato presentato e riguarda un caso specifico".
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