Temerario disconoscimento delle sottoscrizioni
Una cliente sottoscriveva un contratto di conferimento di incarico al proprio Avvocato in una controversia giuslavoristica. Nel detto contratto era contenuto anche il compenso dell'Avvocato.Non avendo corrisposto il previsto acconto, sollecitato più volte dall'Avvocato, la cliente gli revocava il mandato (evidentemente il successivo legale non riceveva compensi pecuniari, ma di altra natura…).
L'Avvocato revocato, allora, richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per l'acconto non ricevuto.
L'ex cliente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo innanzi all'ufficio del giudice di Pace di Rodi G.co, disconoscendo le sottoscrizioni apposte nel contratto di conferimento dell'incarico.
Pur emergendo ictu oculi che le firme apposte sulla scrittura privata (alla quale era allegato documento d'identità dell'ex cliente del professionista) erano identiche ed appartenevano all'ex cliente del legale, il giudice di pace di Rodi G.co nominava CTU, che confermava che le firme appartenevano all'ex cliente.
L'Avvocato aveva richiesto la condanna dell'ex cliente anche per lite temeraria.
Mancata condanna per responsabilità aggravata
L'ex cliente dell'Avvocato falsamente affermava che le proprie firme, apposte nel contratto di conferimento dell'incarico legale non erano a lei riconducibili, quindi erano false, a suo dire.
In udienza, addirittura, in aperto contrasto con quanto sostenuto, affermava di aver pagato il compenso all'Avvocato in presenza di testimone (sic!), pur avendo nell'opposizione a decreto ingiuntivo negato l'autenticità delle sue sottoscrizioni!
L'opponente, pertanto, andava condannata per responsabilità aggravata (la ricorrenza della lite temeraria era evidente).
Il giudice di pace di Rodi G.co, con sentenza depositata in data 30 maggio 2023 (sotto allegata), rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ex cliente dell'Avvocato, essendo le firme apposte nel contratto di conferimento dell'incarico autentiche, ma non la condannava per responsabilità aggravata, senza motivare minimamente sul punto (la condanna per l'evidente lite temeraria era stata espressamente richiesta dall'Avvocato).
Oltre a non condannare l'ex cliente del professionista per responsabilità aggravata, il giudice non togato riconosceva all'Avvocato, a titolo di spese di lite, una somma pari a quasi la metà di quanto previsto dai parametri forensi, senza motivare in merito all'operato "taglio" della nota spese.
Al danno, quindi, si aggiungeva la beffa!
Ai posteri l'ardua sentenza...
Avv. Giuseppe FALCONE
Scarica pdf Gdp Rodi G.co n. 48/2023• Foto: 123rf.com