Omessa restituzione al cliente della documentazione
L'avvocato non può subordinare al pagamento del proprio compenso la restituzione al cliente degli atti di causa. L'omessa restituzione della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato, infatti, "va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c. e 33 cdf (nonché art. 66 del R.d.l. n. 1578/33), l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, ne? puo? subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario". E' quanto ricorda il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 11/2023 (sotto allegata) esprimendosi sul ricorso di due professionisti avverso la decisione del CDD di Brescia che aveva inflitto loro la sanzione disciplinare della censura.
Le contestazioni fatte ad entrambi muovevano in particolare dalla circostanza di aver subordinato, tramite comunicazione agli assistiti, la restituzione dei fascicoli al pagamento dei compensi dovuti dagli stessi.
Il CDD apriva il procedimento disciplinare e riteneva provata la responsabilità degli avvocati per aver violato, tra l'altro, l'art. 33 comma CDF (art. 42 vecchio CDF) in quanto con missiva invitavano i clienti a "saldare la parcella prima del ritiro di documenti".
Per il CNF, la decisione è corretta e il ricorso va rigettato.
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