Assegno divorzile ed esigenza assistenziale
Ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio è sufficiente che sia stata verificata in concreto l'esigenza assistenziale dell'ex coniuge privo di risorse economiche necessarie a vivere in modo dignitoso. Così la Cassazione, con ordinanza n. 13420/2023 (sotto allegata), riconoscendo all'ex marito diventato invalido e disoccupato l'erogazione dell'assegno divorzile posto a carico dell'ex moglie.
Ricordano dal Palazzaccio infatti che "il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive" (Cass. 07/12/2021, n. 38928; Cass. 08/09/2021, n. 24250).
Inoltre, "è vero che il richiedente deve dare la prova della oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati, ma la prova si può raggiungere anche tramite presunzioni e con valutazione resa in concreto alla attualità. Il giudizio sull'adeguatezza dei redditi, infatti, deve essere improntato ai criteri dell'effettività e concretezza non potendo esso risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all'attualità, a quello di riferimento" (Cass. 19/11/2021, n. 35710).
Di tali principi giurisprudenziali, la Corte di merito, secondo la S.C., non ha fatto corretta applicazione, poichè nel valutare i requisiti per riconoscere un assegno con funzione assistenziale, ha svolto un ragionamento ipotetico, dando rilievo a vicende pregresse, esposte peraltro in termini dubitativi, delle quali non si apprezza l'incidenza sulla attuale condizione economica del richiedente che, come lo stesso giudice d'appello rileva, "ha documentato una invalidità del 46% e ha dedotto di essere privo di redditi e di cespiti, a fonte invece di una condizione della ex moglie più favorevole (pensionata e con proprietà della casa di abitazione".
Anche in punto di diligenza del ricorrente nel reperire una attività lavorativa, compatibile con le sue attuali condizioni di salute, la Corte rende un giudizio ipotetico, non calibrato alla attualità, non verificando, cioè, in concreto, "se le attuali condizioni del ricorrente fossero effettivamente quelle dedotte in base alle prove offerte, e tali da richiedere l'applicazione del principio di solidarietà post-coniugale, che non è esclusa dalla circostanza che per lungo tempo egli abbia provveduto a sè stesso autonomamente ovvero anche - come da lui dedotto - con l'aiuto del padre, il cui intervento non varrebbe comunque ad esonerare l'ex coniuge dai suoi obblighi" (Cass. n. 15774 del 23/07/2020; Cass. 14/06/2016, n. 12218).
In sintesi, ribadisce la S.C., accogliendo il ricorso, "ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente anche verificare, in concreto e all'attualità, l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente".
Scarica pdf Cass. n. 13420/2023• Foto: 123rf.com