Condanna deontologica
"La condanna deontologica può aspirare ad essere anche esemplare". E' quanto afferma il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 19/2023 (sotto allegata) decidendo il ricorso di un avvocato avverso la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di due anni e mezzo.L'inciso, contenuto nella motivazione della decisione disciplinare impugnata dal ricorrente, secondo cui l'incolpato "meriterebbe una sanzione esemplare - spiega il CNF - da un lato è perfettamente compatibile, ed affatto fuorviante, con la stessa ratio del procedimento che ha ad oggetto violazioni di natura deontologica e, dall'altro, non può ritenersi in alcun modo sintomatico di un difetto di terzietà dell'organo giudicante".
Nella fattispecie, infatti, l'incolpato era stato condannato in sede penale per aver promosso e partecipato, unitamente ad altri soggetti, ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa in danno di compagnie assicurative con il ruolo di patrocinatore nelle controversie giudiziarie relative ai falsi sinistri ideati e realizzati dall'associazione stessa.
Non vi è dubbio, rincara il CNF, "che il coinvolgimento con ruolo non secondario - del ricorrente - in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla costruzione di falsi sinistri al fine della percezione illecita del risarcimento dei danni, sia condotta gravemente violativa dei precetti deontologici di dignità e decoro della professione, stante altresì la lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti dell'incolpato".
Tuttavia, il Consiglio, quanto alla dosimetria della sanzione disciplinare irrogata, individuata dal CDD, accoglie la richiesta del ricorrente e ridetermina la pena disciplinare in anni uno e mesi sei, alla luce della incensuratezza dell'incolpato e del corretto comportamento processuale di quest'ultimo.
Una riduzione, del resto, conclude il CNF, "coerente con la sentenza di applicazione di pena concordata di anni uno e mesi sei di reclusione, dove il Giudice per le Indagini Preliminari ha riconosciuto all'imputato lo sconto di pena per le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., e concesso la sospensione condizionale, con ciò affermando un giudizio prognostico favorevole sulla condotta del ricorrente".
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