- Immobili all'asta e riforma Cartabia
- Procedura di sovraindebitamento per salvare l'immobile
- Omologa piano ristrutturazione debiti
Immobili all'asta e riforma Cartabia
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Di case all'asta, pignoramenti immobiliari, ci siamo occupati più di una volta. Abbiamo raccontato di tante storie andate a buon fine, con immobili salvati, grazie alla legge salvasuicidi, ma non sempre è possibile.
Ci devono essere determinati presupposti, ovvero un indebitamento incolpevole da parte del debitore, quindi la meritevolezza del debitore nel suo indebitamento, ed oggi, con l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa, diventa rilevante anche la responsabilità del creditore nell'aggravare o determinare, il sovraindebitamento del ricorrente.
Spesso ci si trova dinanzi a delle svendite di immobili, in asta, a dei prezzi così irrisori che non liberano i debitori dai debiti pregressi, e soprattutto non li liberano neanche dai debiti contratti con la sottoscrizione del contratto di mutuo per l'acquisto di quello stesso immobile svenduto all'asta.
Eppure oggi la strada per tentare di salvare gli immobili c'è, ed è la legge sul sovraindebitamento, che prevede procedure ancora poco conosciute e adoperate, ma che danno una seconda chance ai debitori incolpevoli.
Tuttavia, prima di entrare nel merito della vicenda, è importante specificare che la riforma Cartabia ha introdotto l'art. 568 bis, nel codice di procedura civile, articolo che prevede la possibilità, per il debitore, di depositare, nella procedura esecutiva, una istanza al fine di chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati ad un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima.
E ora invece entriamo nel vivo della vicenda.
Procedura di sovraindebitamento per salvare l'immobile
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Entrando nel vivo della vicenda, della quale ci siamo già occupati (leggi Fondo salva casa: ecco il primo provvedimento), due coniugi avevano una procedura esecutiva in corso, contro l'immobile, sin dal 2012. L'immobile in asta era già stato venduto tre volte, tuttavia, fortunatamente, gli acquirenti, non avevano saldato il prezzo di aggiudicazione, e l'immobile era tornato in asta. Nel 2019, la coppia si rivolgeva allo studio legale della scrivente al fine di trovare una soluzione.
La strada suggerita era quella della legge nota a tutti come "salvasuicidi", nel tentativo di salvare l'immobile.
Tuttavia l'asta era imminente e, per bloccare l'asta che si sarebbe conclusa dopo solo 10 giorni dal mandato ricevuto dai coniugi, la scrivente avvocato provvedeva immediatamente a trasmettere alla banca una richiesta di rinegoziazione del mutuo, ai sensi del fondo salva casa, e contestualmente provvedeva a depositare, presso il Tribunale, istanza di sospensione dell'esecuzione, avendo richiesto alla banca la rinegoziazione del mutuo.
Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Gelato, sospendeva l'asta il giorno prima. Ottenuta la sospensione, veniva depositato ricorso per la procedura di sovraindebitamento.
Omologa piano ristrutturazione debiti
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La normativa, sul sovraindebitamento, negli anni è notevolmente cambiata.
Prima l'accento era posto sulla meritevolezza del consumatore, oggi sulla responsabilità del creditore nell'indebitamento dei ricorrenti.
Il caso trattato, dallo scrivente avvocato sul territorio di Bergamo, era proprio il classico caso di quei consumatori che, per un motivo o per un altro, non sono riusciti più a pagare le rate del mutuo, e si sono ritrovati la casa in asta per un indebitamento incolpevole.
Con l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa, oggi è più che mai importante verificare se la banca, al momento della erogazione del mutuo, abbia valutato il merito creditizio dei richiedenti il finanziamento.
Nella maggior parte dei casi ciò non viene fatto, e i mutui partono già con delle rate troppo alte sin dall'inizio.
Nella sentenza del Giudice Magrì, del Tribunale di Bergamo, di omologa del piano di ristrutturazione del debito si legge: "Richiamato, in punto di ammissibilità della opposizione, l'art. 69, 2° comma, CCII, secondo il quale: "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta… Ritenuto pertanto che nel caso di specie la banca che ha erogato il mutuo abbia determinato l'aggravamento della situazione di indebitamento, avendo erogato un mutuo che comportava rate di rimborso del mutuo superiori alle possibilità di pagamento dei debitori, con la conseguenza che l'opposizione della sua cessionaria ****** non è ammissibile a norma dell'art. 69, 2° comma, CCII; P.Q.M. omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai coniugi".
Scarica sentenza Trib. BergamoEsperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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