Il CNF ricorda che per la funzione sociale che svolge, all'avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino

Doveri avvocato

Per la funzione sociale che svolge, all'avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino.

L'avvocato, infatti, ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino. E' quanto sottolineato dal CNF nella sentenza n. 156/2022 pubblicata sul sito del codice deontologico (sotto allegata).

Nella vicenda, il protagonista è un legale sanzionato dal Consiglio di Disciplina di Milano con la censura per alcune affermazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva alla quale era stato invitato a partecipare come opinionista. Per il CDD, l'avvocato si era reso colpevole delle seguenti violazioni: doveri di probità dignità e decoro di cui al art. 9, comma 2, codice deontologico, dovere di segretezza e riservatezza di cui all'art. 28 codice deontologico e doveri da rispettare nei rapporti con gli organi di informazione e nel corso di attività di comunicazione di cui all'art. 57 codice deontologico.

Il COA ritiene la sanzione troppo lieve e chiede l'applicazione della sospensione. L'incolpato dal canto suo chiede al CNF di essere prosciolto dagli addebiti per cui è stato sanzionato per insussistenza della violazione contestata, lievità e scusabilità del fatto (chiedendo a tal fine di applicare in richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare) ovvero, in subordine, di applicare la sanzione meno afflittiva dell'avvertimento.

Il Consiglio ritiene non convincente la motivazione del CDD il quale, in considerazione di quella che viene riconosciuta come una "quantomeno formale resipiscenza espressa" nel corso della trasmissione successiva ha ritenuto equo comminare la sanzione della censura.

I comportamenti, tutti, tenuti dall'avvocato infatti "appaiono di notevolissima gravità, tali da trasmettere all'uditorio non specializzato della rete televisiva un messaggio totalmente fuorviante rispetto alla funzione dell'avvocato e tale da portare ad una totale compromissione del concetto del diritto costituzionalmente garantito al giusto processo. La resipiscenza appare inadeguata, sia per le modalità che per i contenuti, a concretare il presupposto fatto proprio dal CDD per l'applicazione della sanzione attenuata". Conseguentemente il CNF rigetta il ricorso e in accoglimento del ricorso del COA ritiene congrua l'applicazione della sanzione edittale, della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Scarica pdf CNF n. 156/2022

Foto: 123rf.com
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