Censurabile l'avvocato che tenga un comportamento violento
È censurabile il comportamento dell'avvocato che si renda colpevole di una aggressione fisica e verbale ai danni di un terzo, peraltro alla presenza di numerose persone e per futili motivi, giacché la condotta stessa, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, lede comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromette l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 30/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, a rivolgersi al CNF è un legale avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bari con la quale gli veniva irrogata la sanzione disciplinare della censura. La vicenda disciplinare riguarda i fatti avvenuti in San Severo (FG) tra l'avvocato ricorrente che lasciava la sua autovettura in un parcheggio a pagamento, posto nelle vicinanze del proprio studio legale, e il presidente della cooperativa che gestiva, per conto del Comune, il parcheggio, riconducibili alla discussione tra i due, in conseguenza del mancato pagamento del biglietto da parte del professionista. L'avvocato contestava l'avviso rinvenuto sull'autovettura, in quanto il dipendente addetto gli avrebbe, a suo dire, consentito una breve sosta, ed il confronto degenerava in uno scontro fisico tra i due soggetti. Per il Consiglio va confermata la decisione del CDD anche in punto di sanzione, "che appare adeguata alla gravità del fatto, avendo l'incolpato procurato lesioni personali giudicate guaribili in ben trentadue giorni, a seguito di un diverbio per futili motivi, e all'intensità del discredito per la professione in forza di condotte violente compiute dal professionista in luogo pubblico, alla presenza di numerose persone, nei pressi del proprio studio legale". Il ricorso è rigettato.
Scarica pdf CNF n. 30/2023