La riserva di maggiorare l'importo della parcella
"In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l'avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva (art. 29 cdf), la quale, per poter valere come tale, deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione dell'importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta". Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 36/2023 (sotto allegata) nel decidere il ricorso di due legali sanzionati dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto con l'avvertimento per aver richiesto un compenso "circa sette volte maggiore di quello precedentemente e consensualmente determinato" a saldo delle proprie competenze professionali e senza avvertimento della riserva in caso di mancato pagamento da parte del cliente.
Gli avvocati ricorrenti impugnavano innanzi al CNF la decisione del CDD chiedendo il proscioglimento da ogni capo di imputazione, affermando di aver svolto con diligenza il mandato conferito e che le parcelle erano state opinate dal COA di Venezia.
Per il Consiglio, l'impugnazione proposta dagli incolpati è infondata e va pertanto rigettata.
La ricostruzione dei fatti operata dal CDD Veneto, ritiene infatti il CNF, "è coerente con le risultanze processuali ed il percorso logico-giuridico seguito appare convincente. Le violazioni contestate trovano pieno riscontro nei documenti versati in atti, ivi compresi gli accordi raggiunti circa il compenso da corrispondere, accordi raggiunti sostanzialmente al momento del conferimento dell'incarico".
Infatti, al contrario di quanto argomentato dalla difesa, "l'art. 29 CDF onera l'avvocato di formulare l'espressa riserva di maggior compenso contestualmente alla pattuizione dello stesso «dal momento che i destinatari della richiesta devono essere messi in grado di conoscere immediatamente ed inequivocabilmente le 6 conseguenze alle quali vanno incontro in caso di mancato, spontaneo pagamento del compenso richiesto dal professionista nell'ammontare specificamente indicato» (da ultimo, CNF n. 90 del 3 maggio 2021). Superflua, dunque, oltre che poco credibile appare la ricostruzione operata dagli incolpati circa i reali accordi esistenti con il cliente. Gli incolpati infatti, a loro dire, avrebbero formulato la riserva sul compenso solo verbalmente, mentre di tale riserva, non vi è alcuna menzione nelle mail intercorse con l'esponente né altra traccia nella corrispondenza ordinaria.
Ne tantomeno, può valere la circostanza legata alla presunta imprevedibilità della complessità dell'incarico, atteso che, lo studio della pratica e della strategia concordata con il cliente avrebbe facilmente consentito di avere il quadro esatto dell'incarico e i parametri sui compensi professionali esistenti, avrebbero consentito una elasticità nella pattuizione laddove fosse stata realmente concordata nei termini offerti dalla ricostruzione operata dagli incolpati". Scarica pdf CNF n. 36/2023• Foto: 123rf.com