Addebito separazione
Cambio di religione e conseguente rifiuto di cucinare, occuparsi della casa e persino di fare il bucato? E' ipotizzabile l'addebito della separazione. Tuttavia, per una decisione definitiva occorre valutare com'era il rapporto prima della scelta della donna di abbracciare una fede religiosa diversa. Questo quanto emerge dall'ordinanza n. 19502/2023 (sotto allegata) della Cassazione che ha dato ragione ad un ex marito ritenendo però che la situazione necessita di un approfondimento in sede di rinvio.
Nella vicenda, a ricorrere al Palazzaccio è l'uomo avverso la sentenza che aveva rigettato la richiesta di addebito della separazione alla moglie, in quanto, la stessa, dopo aver aderito a un credo religioso diverso da quello praticato dal marito, aveva assunto un comportamento contrario ai doveri conseguenti al rapporto matrimoniale, ovvero, nello specifico: aveva smesso di cucinare, di occuparsi della casa e del bucato, secondo quanto riportato da uno dei testimoni.
Per la Cassazione, l'uomo ha ragione.
Tuttavia, il giudice di merito "laddove intenda sostenere che una determinata condotta, che di per sé varrebbe a integrare una violazione dei doveri conseguenti al matrimonio, non sia idonea a giustificare l'addebito della separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo non la causa del fallimento dell'unione matrimoniale ma la conseguenza di una situazione di crisi già irrimediabilmente in atto, deve fondare una simile constatazione su una compiuta descrizione della situazione di vita invalsa fra i coniugi in epoca precedente al verificarsi della condotta di cui intende sminuire il valore eziologico; ciò onde dar conto dei termini e dell'epoca in cui il rapporto matrimoniale aveva avuto la sua deriva".
Nel caso di specie, la Corte di merito, non ha spiegato in sostanza se una simile situazione risalisse ad epoca antecedente al momento in cui le condotte denunciate si verificarono.
Per cui, la sentenza va cassata e la parola passa al giudice del rinvio che dovrà procedere ad un nuovo esame.
Scarica pdf Cass. n. 19502/2023• Foto: 123rf.com