Per la Cassazione, L'accordo negoziale siglato dalle parti con cui la madre dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, non salva il papà dalla condanna penale per l'omessa contribuzione

Rinuncia assegno mantenimento e reato omessa assistenza

La rinuncia all'assegno per il figlio non salva l'altro genitore dal reato di omessa assistenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 30150/2023 (sotto allegata), respingendo il ricorso di un padre condannato ex articolo 570, secondo comma, n. 2, c.p.

L'accordo negoziale siglato dalle parti con cui la madre dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, infatti, non salva il papà obbligato dalla condanna penale per l'omessa contribuzione.

La giurisprudenza civile di legittimità ha escluso che un accordo siffatto, avente ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege ed in cui l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo di regolare le concrete modalita? di adempimento di una prestazione comunque dovuta, possa spingersi sino a compromettere l'interesse morale e materiale della prole (Cass. n. 663/2022).

Cio? posto, corretta risulta agli Ermellini la risposta fornita dalla Corte di appello che ha rilevato come il patto non potesse spingersi sino al punto di privare il minore del diritto al mantenimento, essendo il negozio privato concluso vincolante solo tra le parti ma non tale da legittimare condotte omissive tese a ledere il diritto del minore al conseguimento dei necessari mezzi di sussistenza. Non si tratta, allora, di accertare se la rinuncia della madre del minore a ricevere la somma di cento euro determinata dal Giudice civile faccia venir meno l'elemento soggettivo in ordine al delitto di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., quanto, piuttosto, di ribadire come tale rinuncia non faccia venir meno il distinto ed autonomo dovere del genitore di provvedere al mantenimento del figlio.

Sotto detto aspetto chiaro risulta il tenore della contestazione formulata nei confronti dell'uomo "che non attiene solo al distinto e non esaustivo aspetto connesso all'inadempimento della decisione del giudice in ordine alla necessita? di corrispondere la cifra di euro cento in favore del minore, se del caso rilevante ai fini della integrazione di cui all'art. 570-bis cod. pen. (reato non contestato), quanto della differente ipotesi prevista dall'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., che punisce la condotta di chi fa mancare i mezzi di sussistenza in favore del discendente minore di età".

"Ribadita la natura legale dell'obbligazione che incombe su entrambi i genitori - conclude la S.C. rigettando il ricorso - nessun accordo potra? mai far venir meno l'integrazione del reato allorche? la condotta omissiva abbia in concreto fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, risultato che rende indifferente la previsione di accordi negoziali tra le parti o provvedimenti del giudice che ne definisce i contorni".

Scarica pdf Cass. n. 30150/2023

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