La Cassazione sulla questione della valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità della consulenza tecnica d'ufficio

Attendibilità consulenza tecnica d'ufficio

Il giudice è tenuto a valutare l'intrinseca attendibilità del parere del CTU. Così la Cassazione nella sentenza n. 20532/2023 (sotto allegata).


Nella vicenda, la Corte di Appello di Roma aveva rigettato il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, la quale aveva, a sua volta, rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un CTU per pretesa responsabilità professionale di quest'ultimo nello svolgimento di attività di ausiliare del giudice svolta in altro giudizio di danni da sinistro stradale. L'attore aveva imputato, in particolare, al convenuto CTU di aver erroneamente escluso il nesso di causalità tra il trauma subito nell'incidente ed alcune lesioni, riconoscendo così un danno inferiore rispetto a quello effettivamente riportato.

La questione approdava in Cassazione.

Gli Ermellini danno ragione alla corte territoriale, in quanto la stessa ha motivato e indicato le ragioni e le fonti del proprio convincimento ove ha testualmente affermato che: "non risulta che, nel giudizio di danni da incidente stradale, l'autorità giudiziaria abbia fatto proprie, in modo acritico le conclusioni del CTU. Diversamente, l'operato del consulente è stato ampiamente valutato in quella che era la sede propria per la verifica ed, in caso di vizi formali, carenze nell'indagine o motivazione incongrue, per i chiarimenti o la rinnovazione degli accertamenti tecnici, con la sostituzione del professionista".

Tuttavia, la Corte coglie l'occasione per richiamare in termini generali quanto già posto in rilievo in precedenza, "e cioè che il C.T.U., pur non esercitando funzioni giudiziarie in senso tipico, svolge nell'ambito del processo una pubblica funzione quale ausiliare del giudice nell'interesse generale e superiore della giustizia, rispondendo penalmente, disciplinarmente e civilmente della prestata attività, con obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (v. Cass. 08/10/2019 n. 25022, Cass. 18/9/2015, n. 18313; Cass., 5/8/2010, n. 18170; Cass., 8/5/2008, n. 11229. E già Cass., 25/5/1973, n. 1545).

In termini particolari, la Corte d'appello si è posta in linea con l'ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ricorda la S.C. che anche se risalente, va condiviso e ribadito, secondo cui "la diligenza nell'esecuzione delle indagini affidategli, costituendo (a norma degli artt. 64 e 193 c.p.c.) un preciso, quanto ovvio, obbligo del consulente, rappresenta soltanto il presupposto necessario affinché il parere dell'ausiliario sia meritevole della considerazione del giudice, che, pertanto, non è dispensato dal dovere di valutare l'intrinseca attendibilità del parere stesso in rapporto alle specifiche censure contro di esso formulate dalla parte interessata (Cass. Sez. L, 15/06/1981 n. 3897).

Nella fattispecie esaminata, conclude comunque la S.C., "l'adesione, effettiva e raggiunta all'esito di un riesame critico del tutto idoneo alla consapevole appropriazione dei passaggi giustificativi delle proprie conclusioni, della Corte territoriale a quelle del consulente d'ufficio elide il nesso rispetto ad eventuali errori commessi dall'ausiliario nel compimento delle indagini affidategli". Per cui, il ricorso è inammissibile.

Scarica pdf Cass. n. 20532/2023

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