Incompatibilità avvocato
La professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo ed è irrilevante il suo effettivo esercizio. Così il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 46/2023 (sotto allegata) rigettando il ricorso di un avvocato cancellato dall'albo in quanto iscritto anche all'albo degli odontoiatri.
Il COA di Milano ritenendo esistere la causa di incompatibilità con l'iscrizione all'albo degli avvocati e, quindi, venuto meno uno dei requisiti ai sensi dell'art. 17 L. 247/12, in particolare con riferimento al comma 1, lett. e), ne deliberava la cancellazione dall'albo ordinario, ai sensi dell'art. 17, comma 9, lettera a) della legge n. 247 del 2012.
L'avvocato adiva quindi il CNF, il quale confermava la decisione del COA ricordando che "l'art. 18 comma 1 lett. a) della L. 247 del 2012 stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio; mentre permette l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro".
La norma in esame, quindi, chiarisce il Consiglio, "fissando il regime delle incompatibilità ostative all'esercizio della professione di avvocato, esplicitamente tratteggia, per di più, le eccezioni, che, costituendo un numerus clausus, non sono assoggettate ad interpretazione analogica".
I soli casi, infatti, nei quali è consentita la coeva iscrizione sono quelli attinenti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, all'elenco dei pubblicisti ed al registro dei revisori contabili.
Esiste, di conseguenza, conclude il CNF rigettando il ricorso, "incompatibilità tra l'iscrizione all'albo degli Avvocati e quella degli Odontoiatri, in quanto siffatta ipotesi non è annoverata tra quelle che rendono possibile la contemporanea iscrizione. Siccome nella norma, la sola simultanea iscrizione ad un altro albo professionale è ostativa di per sé, non occorre neanche verificare la continuità dell'esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile, per questo motivo è sufficiente la sola l'iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli esplicitamente elencati, per poter determinare l'incompatibilità con quella nell'albo degli avvocati, non essendo necessario, affinché tale condizione si realizzi, che la differente attività di odontoiatra sia effettivamente esercitata".
Scarica pdf CNF n. 46/2023