Non può essere radiato dall'albo il giornalista che dirige riviste porno. E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione nel respingere il ricorso del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti contro la reintegra nell'Albo di una giornalista che aveva deciso di dirigere una rivista con contenuti pornografici.
Anche se la rivista non risulta conforme all'attività giornalistica secondo la Corte "devono rifiutarsi, perche' non costituzionalmente orientate, tutte le interpretazioni della normativa sulla professione dei giornalisti volte, come pretende il Consiglio nazionale dell'Ordine ad attribuire" al Consiglio stesso "il potere di discriminare le pubblicazioni periodiche 'degne' di essere edite, e per le quali e' conforme alla dignita' professionale del giornalista assumerne la direzione, dalle altre che siano, dai detti Consigli, ritenute prive di alcunche' di creativo sul piano dell'informazione e della critica e che possano configurarsi in produzione giornalistica".
Nell'impianto motivazionale della Sentenza 13067/2007 la Corte ricorda: "e' di palmare evidenza che esulano dal tema di indagine tutti gli accertamenti, in fatto, inutilmente sollecitati e volti a dimostrare alla luce di una giurisprudenza, formatasi, del resto, non nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico di giornalisti, ma in controversie di lavori, tra giornalisti ed editori, la natura non giornalistica dell'attivita' svolta" dal direttore di riviste porno.
In sostanza, come chiarisce la Corte "mediante l'apparente controllo sul comportamento dei propri iscritti", l'Odg in realta' ha attuato "una censura preventiva circa il contenuto della stampa periodica" che non e' ammessa.
Anche se la rivista non risulta conforme all'attività giornalistica secondo la Corte "devono rifiutarsi, perche' non costituzionalmente orientate, tutte le interpretazioni della normativa sulla professione dei giornalisti volte, come pretende il Consiglio nazionale dell'Ordine ad attribuire" al Consiglio stesso "il potere di discriminare le pubblicazioni periodiche 'degne' di essere edite, e per le quali e' conforme alla dignita' professionale del giornalista assumerne la direzione, dalle altre che siano, dai detti Consigli, ritenute prive di alcunche' di creativo sul piano dell'informazione e della critica e che possano configurarsi in produzione giornalistica".
Nell'impianto motivazionale della Sentenza 13067/2007 la Corte ricorda: "e' di palmare evidenza che esulano dal tema di indagine tutti gli accertamenti, in fatto, inutilmente sollecitati e volti a dimostrare alla luce di una giurisprudenza, formatasi, del resto, non nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico di giornalisti, ma in controversie di lavori, tra giornalisti ed editori, la natura non giornalistica dell'attivita' svolta" dal direttore di riviste porno.
In sostanza, come chiarisce la Corte "mediante l'apparente controllo sul comportamento dei propri iscritti", l'Odg in realta' ha attuato "una censura preventiva circa il contenuto della stampa periodica" che non e' ammessa.
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