Il Reg. UE 679/16 applicato al contesto immobiliare
Sono passati più di cinque anni dall'entrata in vigore del Regolamento UE 16/679 (G.D.P.R.) e dalla sua applicazione e, inevitabile, è giunto il momento di tirare le fila e valutare se vi siano eventuali criticità, cercando anche di proporre le possibili soluzioni in relazione all'applicazione della norma sovranazionale nel contesto condominiale.
A livello nazionale la disciplina è dettata dal codice civile, che va ad inquadrare i ruoli, i diritti e i doveri dei vari soggetti interessati nel contesto condominiale, partendo dai condòmini, per passare all'amministratore di condominio, all'assemblea e chiudere coi creditori del condominio stesso.
Detto ciò, occorre rammentare che il regolamento europeo è norma self executing e, come tale, direttamente applicabile all'interno dei paesi membri dell'Unione europea sanza necessità di ulteriori interventi normativi da parte dei singoli stati membri. Inoltre, nella gerarchia delle fonti è da considerarsi legislazione di grado superiore rispetto a quella nazionale.
Diversa è invece la posizione dell'Authority, in quanto i pareri o i provvedimenti del Garante nazionale per la protezione dei dati personali, sono di rango inferiore rispetto alla legge italiana.
Occorre porsi la domanda se alcune delle norme dettate dal Reg. UE 679/16 possano considerarsi o meno in contrasto con la normativa nazionale oppure se il principio espresso dallo stesso GDPR o l'interpretazione che allo stesso fornisce il Garante nazionale, possa trovare difficoltà applicative nel contesto interno, in quanto, ad esempio, manca una specifica disciplina giuridica che sul punto lo possa rendere attuabile oppure perché vi è della giurisprudenza che rema in senso contrario.
Una delle problematiche, ad esempio, riguarda la nomina dell'amministratore a responsabile del trattamento dei dati per conto del Condominio: Indubbio è che. al fine di snellire le procedure, per l'amministratore risulta conveniente rivestire il ruolo di responsabile del trattamento dei dati per conto del titolare condominio (si pensi ad esempio al caso della scelta del gestionale che, inquadrando l'amministratore come titolare dovrebbe essere scelto dall'assemblea o dai singoli condomini mentre, se l'amministratore riveste il ruolo di responsabile è scelto direttamente da quest'ultimo). Al contrario però è incerta la maggioranza assembleare che dovrebbe deliberare la nomina in questione, posto che il diritto alla riservatezza deve considerarsi personalissimo e, quindi, ben potrebbe configurarsi la necessità di una delibera adottata all'unanimità. Nel silenzio della legge, certamente, risulta rischioso procedere con la nomina a maggioranza anche perché, tra l'altro, potrebbe essere contestabile il quorum deliberativo che si intendesse adottare.
Una soluzione auspicabile potrebbe essere quella di considerare possibile l'autonomina andando a scongiurare le ipotesi di conflitto di interessi.
Altre problematiche che verranno avanzate al Garante al fine di ottenere delle risposte riguardano il tema della videosorveglianza. Risulta fondamentale comprendere il confine tra l'illecito penale e l'illegittimo trattamento dei dati vista la distanza tra la giurisprudenza (soprattutto di stampo penalistico) e le interpretazioni dell'Authority in particolare in relazione alle riprese effettuate da soggetti privati sulle parti condominiali, così come comprendere se vi sono delle possibilità, attraverso una corretta disamina sul legittimo interesse, per installare telecamere che riprendano aree condominiali dove si effettua la raccolta differenziata al fine di evitare sanzioni.
Da non sottovalutare è poi il delineamento del confine tra il diritto di accesso e di verifica da parte del condòmino mandante sull'amministratore mandatario rispetto al diritto alla riservatezza, tematica lasciata forse un po' troppo nelle mani della libera discrezione del titolare del trattamento dei dati. L'amministratore troppo spesso, infatti, non è sensibilizzato a lasciare traccia scritta dell'esame sul legittimo interesse che dovrebbe accompagnare la decisione di rilasciare o meno copia di documenti condominiali (si pensi soprattutto ad un eventuale scambio di corrispondenza tra lo stesso e il condòmino, che viene richiesto da altro condomino e che al suo interno contiene dati personali o riferimenti ad essi che ne portano all'identificazione).
Si tratta di tematiche ad oggi non trattate in maniera diretta dal Garante e che lasciano dubbi interpretativi che spesso l'amministratore di condominio si trova a dover dipanare senza avere le dovute competenze per poter prendere delle decisioni che non mettano a repentaglio la sua professionalità.
Evento del 6 ottobre 2023
Questi temi verranno affrontati direttamente con il Garante per il trattamento dei dati personali nell'evento che si terrà a Roma, presso la Sala delle Bandiere nella sede della rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia, il giorno 6 Ottobre 2023 dalle ore 9,15 alle ore 13,15. L'evento è moderato dalla giornalista dott.ssa Annarita D'Ambrosio, inviata dal media partner "Il Sole 24 Ore".
L'importanza dell'evento - che vede come responsabile scientifico l'Avv. Carlo Pikler formatore e consulente di Studio Cataldi, è organizzato da Midas Touch in partneship con il Centro Studi di Privacy and Legal Advice ed Estia Academy, ed è l'ultimo di una serie di 4 incontri validi come formazione per gli amministratori di condominio ex D.M. 140/14, che occupano tutti i venerdì mattina dal 15 settembre fino a quello conclusivo di cui in parola - è sottolineata anche a livello istituzionale stante anche l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.
L'incontro del 6 ottobre, inoltre, che vede come partner anche Federprivacy, A.T.P. Associazione Tutela e Protezione e Il Foro Immobiliare, è aperto all'adesione delle associazioni di categoria degli amministratori di condominio.
La partecipazione all'incontro in presenza è gratuita previa registrazione al seguente link: https://bit.ly/IncontrocolGarantePrivacy ed è aperta, sempre previa registrazione, anche ad una diretta online per coloro che non risiedono nella Regione Lazio.
Avv. Carlo Pikler
Studio Legale Cataldi Network - Sede di Roma
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