ATP conciliativo, l'assicurazione è una consorte necessaria?
Secondo il Tribunale di Avellino che nell'allegato decreto del 2023 aderisce all'orientamento di merito maggioritario: "non può ritenersi ancora operativa l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'istituto assicurativo, in mancanza del necessario decreto attuativo previsto dall'art. 10, co. 6, della l. 24/2017".
La questione sulla quale si fronteggiano quindi due opposti e noti orientamenti di merito è dibattuta e diversamente considerata quanto alle soluzioni.
La prima soluzione ovvero quella maggioritaria seguita proprio dal Tribunale irpino fa leva sul dato letterale degli artt 12 e 10 della Legge 24/2017 ossia,in estrema sintesi: non essendo ancora previsti per le strutture sanitarie e i medici operanti i decreti attuativi relativi agli schemi minimi unitari di polizza e alle altre condizioni di assicurazione, la partecipazione delle società assicuratrici all'ATP ex art 696 bis cpc dovrà ritenersi impedita.
Per completezza di informazione è bene dire che di recente, il Consiglio di Stato, interpellato in sede consultiva ha espresso il parere n 554 del 03 aprile 2023 acconsentendo alla proposta avente ad oggetto gli di schemi minimi di garanzia assicurativa in tema di malpractice sanitaria, da tradurre quindi negli imminenti (si spera) decreti attuativi.
Riguardo all'ammissibilità della azione diretta nei confronti delle assicuratrici delle strutture sanitarie (e/ o del medico responsabile) il recente opposto percorso motivazionale di Tribunale di Latina ordinanza del 29/11/2022, Tribunale di Busto Arsizio ordinanza del 18/01/21, ritiene invece che all'originario interrogativo debba rispondersi affermativamente.
La partecipazione delle società garanti al procedimento ex art 696 bis cpc, dovrà ritenersi necessaria, almeno per evitare che la precipua funzione conciliativa del previsto ATP si snaturi del tutto; cosa che si verificherebbe nel caso in cui si impedisse la partecipazione all'accertamento di quelle società che poi di fatto avrebbero il gravoso compito di gestire l'eventuale ristoro del danno, atteso che secondo il preciso dettato dell'art 8 comma 4 l. n 24/2017 detta Gelli/Bianco: "la partecipazione al procedimento è obbligatoria per tutte le parti comprese le imprese di assicurazione […] che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno".
Secondo questo citato orientamento di merito una diversa interpretazione non sarebbe possibile né certamente mutuabile dalla lettera dell'art 12 legge cit. che, all'ultimo comma richiamando il precedente art. 10 afferma: "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie".
La mancanza (attuale) dei previsti decreti attuativi di disciplina dei requisiti minimi di polizza è sì un dato di fatto impeditivo della possibile partecipazione alle vertenze della compagnie assicuratrici ma l'ostacolo non è certamente rintracciabile nell'art. 12 che nel suo prologo invece scolpisce quella clausola di salvezza che prevede: "Fatte salve le disposizioni dell'art 8…", il chè induce a ritenere l'impedimento alla evocazione diretta delle compagnie come riguardante il solo giudizio di merito (oggi introducibile evidentemente ex art 281 decies cpc), giammai l'ATP conciliativo i cui presupposti anche in tema di legittimazione passiva risultano indicati proprio nell'art. 8 leg.cit.
Nel medesimo senso si esprime anche il Tribunale di Campobasso con l'ordinanza 29/09/2020 per la quale: "il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in materia di responsabilità sanitaria può essere ammesso anche nei casi in cui si contesti l'an debeatur e non solo quando sia in discussione il quantum. Inoltre, il ricorrente può anche citare direttamente la compagnia assicurativa (o chiedere che tale adempimento venga azionato dall'Azienda Ospedaliera) pur in assenza dei decreti attuativi in quanto il comma 4 dell'art. 8 della legge Gelli-Bianco prevede come obbligatoria la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di tutte le parti(quindi anche dell'assicuratrice) proprio al fine di non pregiudicare la funzione deflattiva e conciliativa del suddetto procedimento ed evitare di pregiudicare i diritti della compagnia senza che questa abbia avuto la possibilità di partecipare al giudizio".
Piu' risalente nel tempo, ma nel medesimo senso anche il Tribunale di Venezia, ordinanza del 18 gennaio 2018, che rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia di assicurazione convenuta in un procedimento di ATP, ha ritenuto «(…) irrilevante la mancata adozione dei decreti ministeriali alla cui entrata in vigore è subordinata l'esperibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria e del medico ex art. 12 della legge n. 24/2017. Nel caso di specie il tribunale lagunare ha affermato che: "non si discute di un'azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione, ma del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 8 della legge n. 24/2017", il cui comma 4 prevede come "obbligatoria" la partecipazione di tutte le parti, e anche delle "imprese di assicurazione"; tale obbligo di partecipazione, ad una prima sommaria valutazione, appare indipendente dall'esperibilità dell'azione diretta e dall'entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dall'art. 12 della legge n. 24/2017 (…); infine ha osservato che la partecipazione dell'impresa di assicurazione appare del tutto conforme alla ratio della normativa e alla finalità conciliativa dello strumento processuale previsto dall'art. 696-bis c.p.c., essendo strumentale fornire all'assicurazione i possibili elementi di natura tecnica necessari all'eventuale formulazione di un'offerta di risarcimento che tenga conto dell'an e del quantum della responsabilità e che consenta la chiusura in via transattiva della controversia prevenendo l'instaurazione di un giudizio di merito, anche solo nei confronti dell'assicurato».
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