DL Caivano: problemi interpretativi
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Il DL Caivano, nella parte in cui ha introdotto la previsione di apposita sanzione penale per il caso di evasione o di elusione scolastica, richiama integralmente la procedura di cui all'art. 114 d. Lgs. 297/1994 con i problemi interpretativi ed applicativi che potrebbero derivarne.
Deve preliminarmente porsi in rilievo come l'art. 570 ter cp, nella sua attuale formulazione ("obbligo di istruzione") e con particolare riferimento alla previsione punitiva per il caso di elusione scolastica, richieda necessariamente, ai fini della sua concreta e corretta applicazione, la preventiva individuazione di criteri certi ed oggettivi ai fini dell'individuazione della predetta ipotesi di elusione.
Quanto innanzi in ragione della imprescindibile previsione di parametri che consentano la prospettazione dell'ipotesi dell'elusione scolastica tenuto conto dei giorni di assenza ingiustificata da rapportarsi ai giorni di scuola previsti per l'intero anno scolastico al fine di poter concretamente parlare di elusione scolastica.
Occorrerà, dunque, un successivo intervento anche di natura chiarificatrice.
Percorso a tappe e difficoltà applicative
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La procedura prevede, poi, un percorso a tappe che prende avvio con la comunicazione del sindaco, ai dirigenti scolastici, dell'elenco degli studenti soggetti ad obbligo scolastico, con successivo incrocio dei dati tra scuola ed ente circa gli iscritti, sempre ai sensi dell'art. 114 d. lgs. 297/94.
Successivamente, ed una volta individuata ad opera del dirigente scolastico un'ipotesi di evasione o elusione scolastica, dovrà esserci la richiesta della scuola al comune di procedere alla pubblicazione, sull'albo comunale on-line, dell'elenco degli eventuali inadempienti all'obbligo scolastico.
La pubblicazione deve essere effettuata per un mese ed una volta decorso il predetto mese di affissione il sindaco dovrà procedere all'ammonimento della persona responsabile seguito da contestuale invito ad ottemperare agli obblighi scolastici previsti per legge.
La persona interessata dall'ammonimento potrà produrre, entro una settimana, le giustificazioni del caso ovvero dimostrare che si sta provvedendo a procurare comunque l'istruzione degli obbligati.
Una volta decorso inutilmente il predetto termine di una settimana o nell'ipotesi in cui le giustificazioni non si ritengano meritevoli di accoglimento in cui il sindaco dovrà procedere ex art. 331 cpp.
In tal modo potrà prendere avvio il relativo procedimento penale ex art. 570 ter c.p.
Questo, ad oggi, l'iter amministrativo che deve necessariamente precede l'avvio del successivo procedimento penale che, se da un lato tende a garantire il doveroso contraddittorio dei soggetti interessati, dall'altro appare, però, piuttosto farraginoso con conseguenti difficoltà applicative dell'art. 570 ter c.p.
Criticità sulla privacy
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A ciò si aggiunga che, ad oggi, l'obbligo di pubblicazione presso l'albo comunale online dei nominativi degli inadempienti - previsto dal d. lgs. n. 297 del 1994, potrebbe essere non conforme al Regolamento UE che disciplina la privacy (UE 2016/679 Gdpr).
Si sta consolidando una prassi in funzione della quale si interviene a ridosso immediato di fatti che hanno colpito e scosso la pubblica opinione e, così, trascinati da un implacabile gorgo emotivo che incide sulla qualità delle soluzioni adottate.
*Antonio Andrisano
avvocato cassazionista del Foro di Brindisi
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