Caduta tombino
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Una cittadina convenne in giudizio il Comune di Scafati, davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta avvenuta su un tombino non posizionato a regola d'arte in quanto mancante di una striscia obliqua di asfalto, per cui i suoi bordi non combaciavano con la pavimentazione del marciapiede. La caduta era avvenuta intorno alle ore 18 del 4 novembre 2008 e che nell'avvallamento venutosi a creare si erano accumulati detriti, foglie e cartacce, per cui la situazione di pericolo non era visibile né in alcun modo segnalata. Il Tribunale, espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u. medico legale, accolse in parte la domanda e, ritenuto un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30 per cento, condannò il Comune al risarcimento dei danni. La pronuncia è stata appellata dal Comune e la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato che la caduta era da ricondurre a responsabilità esclusiva del Comune e, riliquidato il danno ha condannato quest'ultimo al pagamento di una maggiore somma. Contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno ricorre il Comune di Scafati.La decisione della Cassazione
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Per la Cassazione (ordinanza n. 27648/2023 sotto allegata), la sentenza impugnata, con un accertamento congruamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, non suscettibile di ulteriore modifica da parte della Cassazione, ha riconosciuto, tra l'altro, che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale era corretta, che i testimoni erano coerenti e credibili, che il Comune non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza del caso fortuito, che l'incidente era avvenuto in ora serale ma comunque buia e che nessun elemento era emerso idoneo a dimostrare l'esistenza di un concorso di colpa della danneggiata, né un uso improprio del bene in custodia da parte sua.Di conseguenza Il ricorso presentato dal Comune è stato rigettato.
Principio di diritto
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La responsabilità del comune per danno cagionato da cosa in custodia, ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Avv. Gianpaolo Aprea
Vico Acitillo n.160 - 80127 Napoli
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