Una recente sentenza della Suprema Corte si muove nella direzione della tutela dei diritti del turista

Anche le vacanze, come momento di evasione dalla routine quotidiana, assumono un valore importante nella vita di ciascuno. A volte però quella attesa oasi di serenità si trasforma in un incubo di disservizi e di disorganizzazione.


La Corte di Cassazione, ora, con la sentenza n. 5271/2023, ha ribadito che in caso di vacanza rovinata, si ha diritto al risarcimento dei danni morali.

La decisione riguarda il caso di una coppia che aveva citato in giudizio un'agenzia turistica per una serie di disservizi che hanno rovinato la loro esperienza vacanziera. In particolar modo non c'era nulla che sembrava corrispondere a quanto indicato dal depliant.


La Corte rileva che l'articolo 44 del codice del turismo (Decreto Legislativo n. 79 del 2011) deve essere inteso in modo tale da includere anche i danni non patrimoniali ex art. 2059 del Codice Civile. Anche il termine di prescrizione deve considerarsi di tre anni e non di un anno come indicato dall'art. 45, comma 3, dello stesso decreto per altri tipi di danni.


La decisione della Cassazione non è un fulmine a ciel sereno; piuttosto, si inserisce in una tradizione giurisprudenziale che ha sempre più riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale.


La sentenza rappresenta comunque un segnale che sottolinea l'importanza di considerare non solo gli aspetti materiali ma anche quelli immateriali che concorrono a definire la qualità della vita.

In un'epoca in cui il benessere psicologico è sempre più al centro dell'attenzione, questa decisione è in linea con una più moderna sensibilità del mondo del diritto nella comprensione dei diritti dell'individuo.






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