La sentenza del Tribunale di Avellino in tema di impugnazione delle delibere delle assemblee condominiali


Un condomino, comproprietario di una quota di un fabbricato, si rivolgeva al Tribunale di Avellino per far dichiarare l'annullamento della delibera assembleare che aveva deliberato lavori urgenti e necessari al fabbricato.

Contestava: la mancata convocazione di alcuni comproprietari; la violazione della maggioranza prescritta per i lavori di straordinaria amministrazione e per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché l'adozione della delibera solo per l'intento di recare danno all'attore ed alla moglie.


Il tribunale di Avellino, con sentenza n. 1289 del 24 agosto 2023 afferma preliminarmente che in tema di impugnazione delle delibere delle assemblee condominiali l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento e non di nullità delle delibere assunte dall'assemblea.

Sul punto si precisa che trova applicazione il principio sancito dall'art. 1441 c.c. secondo cui l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito e di conseguenza il condomino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per l'omessa convocazione di altri condomini compreso il consorte con cui ha l'immobile in comunione legale.


Il ricorrente, pur avendo ricevuto regolare convocazione per l'assemblea tramite posta raccomandata, ha consapevolmente deciso di non prendervi parte. Pertanto, difetta la qualità di condomino pretermesso, laddove, per consolidata giurisprudenza, legittimato ad impugnare la delibera è il comproprietario pretermesso e non la generalità dei comunisti la cui mancata convocazione integra un mero vizio procedimentale inerente comunque l'esclusiva sfera di interesse degli stessi; in effetti la delibera assembleare adottata, nonostante la mancata convocazione di alcuni comproprietari, deve ritenersi annullabile dagli stessi soggetti pretermessi ma non è né nulla né inesistente.

Va parimenti disatteso, secondo il giudice, il secondo motivo di impugnazione, con cui l'attore deduce la violazione della maggioranza prescritta per le delibere relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Difatti, le delibere in questione sono state adottate tutte con le maggioranze previste dalla legge.


Anche il terzo motivo di impugnazione non è stato accolto.

Il Tribunale Irpino ritiene di uniformarsi al condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui, "sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti - sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, quanto piuttosto a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea".


Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni.

Si è precisato, in particolare, che i condomini non possono sollecitare il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari e di ripartizione delle correlate spese, censurando, ad esempio, l'opportunità della scelta dell'appaltatore operata dall'assemblea, o l'accettazione di un preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta; né possono impugnare la decisione assembleare sostenendo l'inutilità o l'irrazionalità dei lavori approvati. Rimane, dunque, configurabile l'annullabilità in sede giudiziaria di una delibera della assemblea dei condomini per ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio soltanto nel caso di decisione che, sulla base di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, n. 1, c.c.


Avv. Gianpaolo Aprea
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