Per la Cassazione, non scatta la particolare tenuità del fatto per chi ruba due profumi


Niente tenuità del fatto per il furto di due profumi del valore di circa 200 euro. Così la quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 41844/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, la Corte d'appello di Messina in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Messina, appellata dall'imputata rideterminava nei suoi confronti la pena, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n.2 e 7 cod. pen., in mesi due giorni venti di reclusione ed euro 140 di multa con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle ritenute circostanze aggravanti. Escludeva che ricorressero le condizioni per ritenere il fatto reato non punibile per particolare tenuità del fatto in primo luogo per i limiti di pena edittali previsti dall'art.131 bis commi 1 e 4 cod.pen. e in secondo luogo perché il fatto non poteva ritenersi di particolare tenuità in presenza di danno potenzialmente non irrisorio (due confezioni profumo dal valore di euro 214) e in ragione delle circostanze aggravanti riconosciute che evidenziavano un condotta insidiosa e decettiva.


La donna adiva il Palazzaccio deducendo l'erronea applicazione della legge in quanto il tentativo di furto pluriaggravato consentirebbe di non superare lo sbarramento di cui all'art.131 bis commi 1 e 4 cod.pen.


Tuttavia, per gli Ermellini, il ricorso è infondato e va disatteso in quanto la motivazione della sentenza impugnata appare resistente alle censure articolate dalla difesa della ricorrente laddove ha escluso, con argomenti privi di illogicità e contraddittorietà, la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. "Il primo argomento utilizzato dal giudice distrettuale, rappresentato dai limiti edittali per la ipotesi di tentato furto pluriaggravato di cui agli art. 56, 624 e 625 n.2 e 7 cod.pen. risulta invero superato dal fatto che, a seguito della riforma Cartabia, a partire dal 30 Dicembre 2022, deve farsi riferimento al nuovo testo dell'art.131 bis cod.pen. - affermano - con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento della suddetta causa di non punibilità il giudice non deve più considerare la pena massima prevista per il reato nel previgente regime, che non avrebbe dovuto superare il limite di cinque anni di reclusione, bensì deve farsi riferimento alla pena minima edittale che non deve superare i due anni di reclusione; ne consegue che, poiché la novella normativa risulta immediatamente applicabile alla fattispecie in oggetto ai sensi dell'art.2 comma 4 cod.pen., stante il contenuto sostanziale della nuova disciplina, e applicati i criteri di computo indicati dagli art.56 e 131 bis comma 4 cod.pen., la ipotesi di furto tentato pluriaggravato consente l'applicazione della causa di non punibilità in quanto il minimo edittale del furto pluriaggravato (art.625 cpv. cod.pen.) è pari ad anni tre di reclusione, ma su tale misura deve essere operata la riduzione per il delitto tentato, che costituisce figura autonoma di reato, così da risultare rispettato il limite dei due anni indicati dalla norma".


Quanto invece alla esclusione della causa di non punibilità in ragione della riconosciuta non particolare tenuità dell'offesa e della condotta "il giudice di legittimità ha affermato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, risultando sufficiente evidenziare l'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art.131 bis cod.pen., da ritenersi pertanto decisivo" (cfr. Cass. n. 34151/2018).


Nel caso di specie, concludono dalla S.C., "il giudice distrettuale nel dare rilevanza alla ricorrenza di due circostanze aggravanti, che caratterizzavano per insidiosità e decettività l'azione delittuosa e nell'evidenziare che l'azione predatoria aveva avuto per oggetto non beni di prima necessità, ma prodotti di profumeria di un certo valore, ha operato una valutazione discrezionale sorretta da motivazione adeguata e comunque non caratterizzata da profili di evidente illogicità o contraddittorietà, sia con riferimento alla consistenza dell'offesa apportata, sia in relazione alle modalità dell'azione criminale".

Scarica pdf Cass. n. 41844/2023

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