- Vendita delegata: il progetto di distribuzione nella Riforma Cartabia
- Predisposizione del progetto di distribuzione del professionista delegato
- Audizione delle parti e approvazione del progetto
Vendita delegata: il progetto di distribuzione nella Riforma Cartabia
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Nella nuova disciplina della vendita delegata, ridisegnata dalla Riforma Cartabia, il professionista delegato vede ampliati i propri poteri anche nella fase di distribuzione del ricavato, in quanto a lui è affidata la formazione del progetto di distribuzione, la sua approvazione e l'attività di pagamento dei creditori.
Il nuovo testo degli artt. 596 e 598 c.p.c. ridisegna questa fase della vendita, sacralizzando alcune prassi che erano già osservate nella realtà da molti tribunali italiani e prevedendo, in tal modo, un ruolo ancora meno gravoso in capo al giudice dell'esecuzione.
Predisposizione del progetto di distribuzione del professionista delegato
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In base al primo comma del nuovo art. 596 c.p.c., una volta effettuata la vendita (o assegnato il bene) e versato il prezzo, il professionista delegato, quando vi sono più creditori, provvede alla predisposizione di un progetto di distribuzione del ricavato, contenente la graduazione dei creditori, seguendo le direttive preliminarmente impartite dal giudice dell'esecuzione.
Successivamente, il professionista trasmette il progetto al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali ed opportune variazioni, lo deposita nel fascicolo telematico, affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore.
A questo punto, il professionista delegato fissa davanti a sé l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione.
È questa una delle principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di distribuzione del ricavato, considerato che, nella disciplina previgente, per l'audizione delle parti era prevista la fissazione di un'apposita udienza da parte del giudice dell'esecuzione. Tale evenienza, comunque, è ancora prevista per i casi in cui, ai sensi del comma secondo dell'art. 591-bis c.p.c., Il giudice non dispone la delega della vendita (e precisamente quando, sentiti i creditori, egli ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti).
Va ricordato che le innovazioni in materia di vendita delegata introdotte dalla Riforma sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023 e si applicano, quindi, ai procedimenti instaurati dopo tale data.
Audizione delle parti e approvazione del progetto
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Nel corso dell'audizione, le parti possono sollevare contestazioni riguardo al progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato. In tal caso, se non viene raggiunto un accordo, il professionista ne dà atto nel verbale e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con ordinanza impugnabile con opposizione agli atti esecutivi (v. art. 598 c.p.c., secondo comma).
Se, invece, il progetto predisposto viene approvato dalle parti (o se le stesse raggiungono un diverso accordo, in seguito alle contestazioni eventualmente insorte) il professionista delegato ordina il pagamento delle rispettive quote ai vari creditori nel termine di sette giorni.
Va evidenziato che, ai sensi dell'art. 597 c.p.c., la mancata comparizione di una parte davanti al professionista delegato (così come accadeva, nella previgente disciplina, per l'udienza davanti al giudice dell'esecuzione) ha valore di approvazione del progetto.
In definitiva, anche nella fase di distribuzione del ricavato, l'intervento della Riforma Cartabia, nel raccogliere quanto evidenziato dalle prassi già osservate nei tribunali, mira a raggiungere uno snellimento della procedura di vendita e una sua maggiore rapidità, attraverso la delega di ulteriori compiti al professionista delegato, pur sotto la costante vigilanza del giudice dell'esecuzione.
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