L'Autrice della nota a sentenza che LIA Law In Action ha il piacere di proporre ai suoi visitatori è l'Avv. Marianna Famà del Foro di Paola, provincia di Cosenza, patrocinante in Cassazione. Marianna si è laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina con una tesi in Storia delle Codificazioni moderne dal titolo "L'aborto nella penalistica italiana dell'800". Dal 2005 ha maturato esperienza professionale in ambito civile e, soprattutto, nella materia del diritto di famiglia. Nell'anno 2015 diventa socio ordinario dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani del Distretto di Catanzaro. Attualmente ricopre la carica di segretario e membro del Direttivo AMI della Sezione Distrettuale di Catanzaro; da aprile 2023 è stata nominata Responsabile della Sezione Territoriale AMI di Paola e presso il medesimo Foro, attualmente, si sta svolgendo il Corso gratuito di Curatore speciale del minore. E' abilitata alla nomina dei tutori e curatori speciali per la tutela dei minori e del loro patrimonio. Inoltre, è segretario del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati cui appartiene. Mediatore familiare, riconosciuto AIMEF; relatore in diversi Convegni AMI.
Il contributo verte sulla epocale sentenza emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione sotto la presidenza di Francesco Antonio Genovese, relatrice Giulia Iofrida, n. 28727/2023, decisa nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 e pubblicata il 16 ottobre 2023.
Orbene, come di consueto, buona lettura e tanti ringraziamenti all'Avv. Marianna Famà per l'ambita preferenza!
La sentenza della Corte di Cassazione, Pres. Genovese, Rel. Iofrida, n. 28727 del 16 ottobre 2023
Con la sentenza n. 28727 del 16/10/2023, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha enunciato un importante principio di diritto in relazione alla ammissibilità, nell'ipotesi di ricorso per separazione dei coniugi consensuale, del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio.
Nello specifico, la Corte, con la pronuncia in commento, ha statuito che "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
La vicenda
Con ricorso congiunto di separazione personale, una coppia di coniugi ha adito il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la pronuncia della loro separazione alle condizioni indicate in ricorso, relative all'affidamento e collocazione della figlia minorenne, nonché alla corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del genitore non collocatario in favore della figlia minorenne e del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente.
Nello stesso ricorso le parti hanno chiesto lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione, previo decorso del tempo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970 e passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla separazione personale.
Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, nel rilevare l'esistenza di una questione pregiudiziale di diritto, in merito alla ammissibilità, nei casi di ricorso per separazione dei coniugi consensuale, del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio, ha investito della questione la Suprema Corte di Cassazione, previa prospettazione della esistenza della predetta questione ai coniugi, in sede di udienza di comparizione delle parti.
Prima di esaminare le ragioni della decisione, occorre mettere in rilievo che il giudice di merito, in presenza della questione di diritto da risolvere, ha investito la Corte di Cassazione nel rispetto di quanto statuito dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022 - lett. g), comma 9 unico articolo legge delega n. 206 del 2021), ai sensi dell'art. 366-bis. (Rinvio pregiudiziale), sussistendone tutti i presupposti di legge, ovvero: - questione necessaria alla definizione anche parziale del giudizio che non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione; - la questione presenta gravi difficoltà interpretative; - la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Motivi della decisione
Passiamo adesso ad esaminare i motivi che hanno indotto la Corte di Cassazione ad enunciare il principio di diritto sopra riportato, preceduto da orientamenti giurisprudenziali di merito, contrari e favorevoli, alla luce dei quali, al fine di eliminare ogni tipo di contrasto, il Tribunale di Treviso ha deciso di ricorrere alla Suprema Corte.
Orientamento contrario
Secondo l'orientamento contrario, stando al tenore letterale delle norme di cui alla Riforma Cartabia, il legislatore ha previsto l'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio soltanto per i giudizi contenziosi ex art. 473-bis 49 c.p.c., e non per il procedimento su domanda congiunta previsto nell'art. 473-bis 51 c.p.c. (ubi lex non dixit, non voluit).
Inoltre, il cumulo sarebbe incompatibile con il procedimento di volontaria giurisdizione e con la diversa natura dei due giudizi. Ed ancora, si andrebbe a decidere su diritti indisponibili e non ancora sorti. Infine, la giurisprudenza contraria pone ostativa la gestione delle "sopravvenienze" in caso di cumulo di domande congiunte.
Orientamento favorevole
L'orientamento giurisprudenziale di merito favorevole al cumulo fa, innanzitutto, espresso riferimento al tenore letterale dell'art. 473-bis. 51 che utilizza al primo comma il plurale "relativo ai procedimenti" e non al procedimento, lasciando intendere, quindi, una implicita ammissibilità del cumulo su domande di separazione e divorzio congiunte.
Inoltre, sul contestato tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto di accordo, sostiene che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneum processum, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
La questione interpretativa viene, quindi, risolta dalla Suprema Corte che pone a fondamento della decisione l'obiettivo della riforma, ovvero quello della "necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione", e quindi garantire il risparmio di energie processuali attraverso il simultaneus processus e il coordinamento delle decisioni rese nei diversi giudizi.
A tal fine, ritiene la Corte che il risparmio di energie processuali che si ottiene nel giudizio contenzioso non è comparabile con quello che si potrebbe conseguire con il cumulo di domande congiunte, di cui all'art. 473-bis. 51, essendo profondamente diversa la natura dei due giudizi e l'attività processuale che in essi viene compiuta.
Secondo il giudizio della Corte, poi, non vi sarebbero ragioni ostative alla ammissibilità del cumulo con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, atteso che la trattazione della domanda di divorzio è sempre condizionata all'omologazione della separazione consensuale con sentenza passata in giudicato e al decorso del termine breve di sei mesi previsto dalla legge.
In relazione, poi, al silenzio della legge e al principio ubi lex non dixit, non voluit, sotto il profilo letterale, la stessa normativa propende per l'ammissibilità del cumulo posto che il primo comma dell'art. 473-bis. 51 fa riferimento alla "domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'art. 473-bis. 47" e non ad "uno" dei procedimenti di cui all'art. 473-bis. 47.
La Corte di Cassazione, quindi, ritiene ammissibile il cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio sul presupposto che: 1) In caso di domande congiunte di separazione e divorzio si tratta di un cumulo oggettivo di domande connesse in relazione alla causa petendi, volte a regolare la crisi matrimoniale irreversibile; 2) Poiché l'art. 473-bis. 51 prevede il medesimo procedimento sia per le separazioni che per i divorzi, risulta agevole far si che si attui il simultaneus processus (cfr. art. 40 c.p.c. e artt. 273 e 274 c.p.c.); 3) La trattazione della domanda di divorzio è sempre condizionata all'omologazione della separazione consensuale con sentenza passata in giudicato e al decorso del termine breve di sei mesi previsto dalla legge e quindi ciò non osta all'ammissibilità del cumulo delle domande; 4) Per quanto riguarda il passaggio della fase di decisione della domanda congiunta di separazione a quella congiunta di divorzio, si applica l'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c. e, pertanto, il Collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, comma 2, c.p.c. e art. 1047, comma 2, c.p.c., decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione); 5) Sia nei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi che in quelli congiunti, le parti non dispongono anticipatamente degli status bensì propongono le domande che verranno decise dall'organo giudiziario cui sono state avanzate; 6) L'assenza di disposizioni sulla gestione delle sopravvenienze non può essere di ostacolo al cumulo delle domande congiunte atteso che trattasi di eventualità sussistente anche per le domande di separazione e divorzio presentate separatamente. La Corte di Cassazione, alla luce delle argomentazioni che precedono, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Autrice: Avv. Marianna Famà
Responsabile Territoriale AMI Paola - Distretto di Catanzaro
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