La Cassazione delinea i limiti tra notificazione inesistente e nulla pronunciandosi sull'eccezione d'inesistenza sollevata per l'illeggibilità dei file allegati al messaggio di posta elettronica

Limiti tra notificazione inesistente e nulla

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Con la decisione del 30 ottobre 2023, n. 30082 (sotto allegata) la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello presentato dall'Avvocatura dello Stato poiché ritenuta fondata l'eccezione d'inesistenza della notificazione, sollevata dalla controparte, data l'illeggibilità dei file allegati al messaggio di posta elettronica.

Rispetto ai fatti di causa, il Giudice di legittimità ha anzitutto ricordato che l'orientamento formatosi in seno alla Cassazione è nel senso di considerare «residuale» la categoria dell'inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l'atto (sia pure nullo) e il non-atto ed è «configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto» (Cass. Ss.uu. n. 14916/2016).

Premesso quanto sopra, la Cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso proposto dall'Avvocatura di Stato, respingendo le conclusioni cui era giunta la Corte di Appello distrettuale.

Nullità e inesistenza della notificazione

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Nel caso in esame, l'Avvocatura dello Stato, nell'impugnare la sentenza di primo grado emessa del Giudice del lavoro nell'ambito di una causa promossa da alcuni lavoratori contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, aveva notificato via pec l'appello e gli atti ad esso allegati alla controparte; tali atti venivano menzionati nel messaggio di posta elettronica e sembravano in apparenza allegati allo stesso.

Tuttavia, tali allegati erano poi risultati illeggibili in quanto essenzialmente "vuoti", come poteva evincersi dalla loro dimensione di solo 1 bytes, con la conseguenza che la Corte d'Appello ha dichiarato l'inesistenza della notificazione "per la totale mancanza materiale dell'atto da notificare".

Avverso la suddetta sentenza veniva proposto ricorso dinanzi al Giudice di legittimità che ha anzitutto chiarito come "la qualificazione del vizio della notificazione come inesistenza è stata decisiva per la dichiarazione della improcedibilità dell'appello, perché sono state di conseguenza rifiutate sia l'ipotesi della sanatoria della nullità per effetto della costituzione degli appellati (con riguardo a quelli di loro che si erano costituiti), sia l'ipotesi di concedere all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, eventualmente previa rimessione in termini, che era stata infatti richiesta."

Cassazione: esistente la notificazione che indichi gli estremi essenziali

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La Corte, prima di entrare nel vivo della vicenda, ha evidenziato che le eventuali anomalie che rendano illeggibili i file allegati al messaggio di notificazione inoltrato via pec, devono essere segnalate dal destinatario al mittente e ciò anche se quest'ultimo, come nel caso di specie, poteva facilmente rendersi conto dell'errore, viste le dimensioni inverosimili degli allegati («1 bytes») indicate dal sistema informatico.

Quanto appena detto, spiega la Corte, non è tuttavia dirimente, poiché nella vicenda in esame "non è il tema della colpevolezza o meno a governare l'accaduto, in quanto ciò che conta è se la notifica sia da considerare nulla, e quindi rinnovabile, o inesistente, e pertanto tale da rendere improcedibile il giudizio di appello".

Ciò che, al contrario, assume decisiva rilevanza nei fatti di causa è che il messaggio pec trasmesso al difensore degli appellati indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza dall'Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero, sia i nomi degli appellati, sia l'oggetto della notificazione, sia, infine, il numero di iscrizione a ruolo del processo presso la Corte d'Appello di Palermo. Con la conseguenza che la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per l'illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l'esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione.

Sulla scorta dell'interpretazione sopra resa, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della notificazione".

Scarica pdf Cass. n. 30082/2023

Foto: 123rf.com
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