Pensione di anzianità e iscrizione all'albo
[Torna su]
Con decisione del 21.09.2023, n. 27049, la Corte di Cassazione ha precisato che solo la cancellazione dall'albo rende operativa la possibilità per l'avvocato di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, a patto che sussistano anche i requisiti di anzianità d'iscrizione, di contribuzione e di età.
La vicenda prende avvio dalla decisione assunta dal Giudice di prime cure, e poi confermata dalla Corte d'Appello, con cui veniva accertato il possesso in capo all'avvocato ricorrente dei requisiti per accedere alla pensione di anzianità a far data dal 1° aprile 2008 e veniva al contempo riconosciuto allo stesso il risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione della pensione di anzianità.
In particolare, il pregiudizio lamentato dal professionista veniva individuato nella perdita del diritto di beneficiare, a far data dall'aprile 2008, della pensione di anzianità; e tale pregiudizio era stato commisurato al trattamento pensionistico che all'interessato sarebbe dovuto essere corrisposto dall'aprile 2008 sino alla decisione di primo grado.
I presupposti del diritto
[Torna su]
Avverso la decisione di merito la Cassa Forense proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, nell'accogliere la contestazione formulata dalla ricorrente in ordine al riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dell'avvocato, ha spiegato che, affinché si possa configurare un danno risarcibile nei termini sopra rappresentati, è necessario che il diritto sia stato irrimediabilmente pregiudicato e che il suo titolare non possa più rivendicarne il riconoscimento.
È necessario, inoltre, che di tale diritto sussistano tutti i presupposti e che la condotta antigiuridica dell'obbligato l'abbia vanificato. Quando si riscontrino tali requisiti, soccorre la tutela risarcitoria, che ristora il danneggiato delle perdite subite e del lucro cessante causalmente riconducibili alla mancata attribuzione del bene della vita.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuno dei suddetti elementi risulta configurato secondo la Corte.
La decisione della Cassazione
[Torna su]
Invero, il Giudice di legittimità ha ritenuto che non sussista una privazione definitiva del diritto di conseguire la pensione di anzianità, in quanto tale diritto non è stato negato in radice ma è stato soltanto differito, posto che la disciplina del sistema previdenziale forense stabilisce che la corresponsione della pensione di anzianità sia subordinata alla cancellazione dall'albo degli avvocati.
La Corte, continuando sul punto, spiega che l'abbandono della professione, comprovato dalla cancellazione dall'albo, è una condizione strettamente collegata alla ragione stessa del trattamento pensionistico in esame e ciò "sia che la si intenda (…) come forma di riconoscimento e di premio a coloro che hanno adempiuto i doveri costituzionali con una partecipazione assidua a un'attività di produzione sociale durata almeno trentacinque anni; sia che la si intenda, come anticipo del godimento della pensione, concesso in considerazione del logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale".
Ne consegue, dunque che l'avvocato che continui ad esercitare l'attività professionale, ponendosi in una posizione d'incompatibilità con il conseguimento della pensione di anzianità, non è legittimato a richiedere il risarcimento del danno parametrato sulla pensione di anzianità, posto che il professionista non avrebbe alcun titolo rispetto a tale trattamento e ciò per la dirimente ragione della mancata cancellazione dall'albo.
La Suprema Corte, conclude sottolineando come, la pretesa dell'avvocato di cumulare il reddito derivante dall'esercizio della professione, che ha continuato a svolgere per effetto di una propria legittima scelta, con il trattamento pensionistico, sotto forma di risarcimento del danno, si tradurrebbe in una locupletazione indebita e contrasterebbe con i principi che governano la disciplina della responsabilità civile e del risarcimento del danno.
Per le ragioni sopra esposte, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo d'impugnazione in esame che è stato accolto.
• Foto: 123rf.com