D.M. 27 ottobre 2023, n. 151
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Con il D.M. n. 151/2023 (sotto allegato), composto da 10 articoli e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255/2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy compie un passo nella direzione tracciata dalla riforma Cartabia, che, con D.lgs n. 149/2022, ha inserito il Capo - I bis - "Dei mediatori familiari" nel Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introducendo così nel nostro ordinamento la figura in esame.
Il D.M. n. 151/2023 si propone di disciplinare l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione e i suoi requisiti, nonché in generale le modalità e i limiti entro i quali il mediatore familiare è legittimato ad operare.
Chi è il mediatore familiare
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L'art. 2 del Decreto prevede che il mediatore familiare è una figura professionale terza e imparziale, munito di una specifica formazione, che "interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo".
Tale intervento è volto a facilitare i soggetti coinvolti nel percorso di riorganizzazione della relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo negoziato, avendo riguardo alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove esistente.
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Requisiti
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Gli articoli 3, 4 e 5 del Decreto si occupano di stabilire quali siano i requisiti di onorabilità, professionali e di formazione che il mediatore deve possedere per l'esercizio dell'attività di mediazione.
In particolare, è previsto che il mediatore debba essere, alternativamente, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013;
b) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
c) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
L'attività di mediatore familiare è inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del D.M. n. 151/2023, siano già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno 220 ore e il superamento dell'esame finale e che abbiano altresì svolto documentata attività di mediazione familiare nel precedente biennio.
Formazione
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Il Decreto impone che mediatore debba seguire un corso di formazione iniziale, riconosciuto da associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti, la cui struttura e contenuto è delineata all'art. 5, comma 3, lettere a), b) e c). Al termine del corso è previsto un esame finale il cui superamento comporta il rilascio di unattestato di idoneità all'esercizio della professione di mediatore familiare.
Costi e compensi
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Ciascuna delle parti coinvolta nella mediazione si impegna a corrispondere al mediatore familiare, per ogni incontro effettivamente svolto, la somma di € 40,00 oltre oneri di legge. Tale somma è moltiplicata, a norma dell'art. 8, comma 5, a secondo della complessità e la conflittualità della mediazione.
Scarica pdf Dm n. 151/2023• Foto: 123rf.com