Con D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 è adottato il Regolamento recante la disciplina degli organismi di mediazione

Il DM 24 ottobre 2023, n. 150

Con il sopracitato D.M., composto da 49 articoli e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255/2023 (sotto allegato), il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero Imprese e del Made in Italy, conclude il percorso avviato dalla riforma Cartabia in tema di disciplina della mediazione, contenuta nel D.lgs. n. 28 del 2010, avvenuta dapprima con i due D.M. pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto scorso, in materia di incentivi fiscali e patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione civile e negoziazione assistita e concluso con il D.M. in esame, in conformità a quanto indicato dalla legge delega n. 206 del 2021.

Il nuovo Decreto Ministeriale abroga, dal 15 novembre 2023, data di sua entrata in vigore, la precedente disciplina in tema di mediazione contenuta nel D.M. 180/2010.

Organismi di mediazione ed enti di formazione

Il Decreto disciplina i criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione e definisce le indennità spettanti agli organismi, andando altresì ad istituire l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere. Viene infine regolamentato il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR deputati alla gestione delle controversie in materia di consumo.

Requisiti

Le disposizioni di cui agli articoli 4-9 del D.M. disciplinano i requisiti di onorabilità, serietà, efficienza, nonché i requisiti che devono essere posseduti degli organismi per l'iscrizione presso i consigli degli ordini professionali e le camere di commercio, negli elenchi dei mediatori e nella sezione speciale per gli organismi ADR.

Obblighi di trasparenza

Particolare rilievo assumono gli obblighi di trasparenza imposti agli artt. 17,18 e 19 del D.M. agli organismi di mediazione, agli organismi ADR e agli enti di formazione.

Gli obblighi in questione si sostanziano nella pubblicazione sui siti web degli enti e degli organismi in esame di dati e informazioni attinenti alle loro attività e ai servizi dagli stessi forniti. Tra i vari obblighi di trasparenza, viene in rilievo quello consistente nella pubblicazione delle informazioni necessarie per la presentazione di reclami.

Formazione

Particolare rilievo assume la nuova disciplina sui percorsi formativi che dovranno obbligatoriamente essere frequentati dai mediatori per l'esercizio dell'attività professionale. In particolare, l'art. 23 impone agli stessi la partecipazione a corsi di formazione base della durata di almeno 80 ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio in affiancamento a un mediatore. Il corso dovrà essere composto da moduli teorici e pratici con prova finale di valutazione.

Gli artt. 24 e 25 contengono inoltre una dettagliata disciplina in tema di formazione continua dei mediatori già iscritti, al pari di quanto avviene per altre categorie professionali.

Costi e indennità

Il Decreto aggiorna la materia della mediazione anche in punto di costi e indennità, prevedendo all'art. 28 una dettagliata disciplina in tema di indennità (che comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese per la mediazione, ivi incluso il compenso del mediatore di cui ai commi 4 e 5) e le spese per il primo incontro, oltre che le spese vive.

Di particolare rilievo è la fissazione del costo del primo incontro, nei casi in cui lo stesso sia obbligatorio e si concluda senza la conciliazione, specificando che, per il primo incontro, il mediatore deve prevedere una disponibilità temporale non inferiore alle due ore.

Regime transitorio

È infine previsto un peculiare regime transitorio nei confronti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione che alla data del 15 novembre sono già iscritti nel registro e che hanno presentato istanza di permanenza entro il 30 aprile 2023. Essi in particolare dovranno, entro nove mesi dall'entrata in vigore del Decreto, adeguarsi ai requisiti d'iscrizione introdotti dalla nuova disciplina.

Tra le numerose novità del nuovo testo si segnala poi l'aggiornamento della tabella che indica i costi della mediazione e, in particolare, la fissazione del costo del primo incontro nei casi in cui sia obbligatorio e si concluda con un mancato accordo, non senza precisare che viene introdotta una disponibilità temporale minima da parte dall'organismo per lo svolgimento del primo incontro (non inferiore a due ore) e la necessità di indicare le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata.

Per l'avvio della nuova regolamentazione viene prevista infine una disciplina transitoria destinata agli organismi di mediazione e agli enti di formazione che, iscritti nel registro alla data del 15 novembre, hanno presentato istanza di permanenza entro il 30 aprile. Il termine fissato per l'adeguamento ai nuovi requisiti è fissato per il 15 agosto 2024.

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