Avv. Matteo Santini e Avv. Dalila Zecca - La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile anche nei procedimenti su istanza delle parti la proposizione contestuale della domanda di separazione e di divorzio.
Con sentenza n. 11906 pubblicata in data 16 ottobre 2023, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha preso in esame due innovazioni normative introdotte dalla recente Riforma c.d. "Cartabia".
I Giudici del Supremo Consesso hanno chiarito che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 149/2022 è ad oggi possibile: per il Giudice di merito ricorrere all'istituto del rinvio pregiudiziale e per le parti proporre contestualmente con la domanda di separazione anche quella di divorzio, pur restando la domanda di divorzio procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla Legge (sei o dodici mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della Legge sul divorzio).
In relazione al primo degli istituti innanzi citati, è doveroso precisare che sino all'entrata in vigore della Riforma non esisteva nel nostro Ordinamento un istituto volto a consentire al Giudice di merito di sottoporre d'ufficio una questione di diritto alla Corte di Cassazione.
La Legge delega, nell'intento deflattivo afferente il contenzioso emergente nei Tribunali e nelle Corti d'Appello, anticipando anche il possibile contenzioso futuro dinnanzi ai Giudici di legittimità, ha introdotto, finalmente anche in Italia, il c.d. rinvio pregiudiziale.
Tale istituto, già presente in altri ordinamenti europei come, ad esempio, nella Legge 441-1 del Codice di Organizzazione Giudiziaria francese sotto la nomenclatura "saisine pour avis", consente al Giudice di merito di richiedere ai Giudici di legittimità un parere su una questione di diritto sollevata.
Tuttavia, a differenza di quanto previsto nel diritto francese, dove il parere della Corte Superiore non è vincolante, nel diritto italiano, il principio enunciato dalla Corte Suprema vincola non solo la decisione del Giudice di merito, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ma anche tutti i Giudici che affronteranno la medesima questione.
È possibile ricorrere all'istituto del rinvio pregiudiziale esclusivamente nel caso in cui si tratti di questioni di diritto nuove, cioè non affrontate in precedenza dalla Corte di Cassazione, se si tratta di questioni di particolare importanza, che presentano gravi difficoltà interpretative e, infine, tali da riproporsi in numerose controversie.
Inoltre, è necessario che la questione sia emersa dal contraddittorio delle parti nel giudizio.
Il Giudice, infatti, dopo aver sentito le parti e, rilevata la necessità di interpellare i Giudici di legittimità sulla questione emersa, può disporre con Ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, la quale si pronuncerà a Sezioni Unite o Semplici secondo le ordinarie regole di riparto in vigore presso l'Ufficio.
In relazione all'altro aspetto trattato dai Giudici della Prima Sezione nel corso dell'Udienza tenutasi il 6 ottobre 2023, si rileva che i Giudici di Legittimità hanno chiarito che anche nei procedimenti consensuali, esattamente per come previsto per i procedimenti contenziosi, è possibile proporre contestualmente e, dunque con un'unica domanda, la richiesta di separazione personale e quella per il divorzio.
Ebbene, questo rappresenta uno degli aspetti più innovativi, oltre che discussi, della recente Riforma "Cartabia".
La questione sorta innanzi al Tribunale di Treviso ha portato i Giudici della Corte di Cassazione a colmare il vuoto normativo conseguente alle modifiche introdotte dalla Legge 134/2021.
All'articolo 47 bis-49 del riformato Codice di procedura testualmente si legge: "negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40.
In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti".
Mentre l'art. 473-bis.51 c.p.c. (che disciplina invece il procedimento instaurato in Tribunale su domanda congiunta dei coniugi), stabilisce che "la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 - domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni - si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.
Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis. 13, terzo comma.
A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.
Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis. 12, terzo comma. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte".
Dal dettato normativo si evince dunque che il legislatore ha previsto la possibilità di proporre la domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di procedimento contenzioso, mentre analoga previsione non è riportata nel caso di ricorso congiunto delle parti.
La Corte di Cassazione, a seguito del rinvio operato dal Tribunale di Treviso, ha pertanto chiarito che, sebbene non espressamente previsto dal legislatore, anche nei procedimenti consensuali, al pari di quanto accade nei procedimenti contenziosi, si deve ritenere ammissibile la domanda dei coniugi per ottenere all'esito del medesimo giudizio, non solo la separazione ma anche il divorzio.
Non pochi dubbi interpretativi sono sorti a riguardo.
In primo luogo, si è evidenziato che il Legislatore avrebbe operato una preventiva differenziazione prevedendo il cumulo delle domande solo in relazione ai procedimenti contenziosi. Pertanto, ci si è chiesti se nel caso di domande congiunte si potesse operare l'interpretazione estensiva.
Si è osservato poi che lo stesso incipit dell'art. 473 bis-51 fa riferimento alla "domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47" e che tale "indizio" potrebbe portare a ritenere ammissibile la domanda cumulativa anche nei procedimenti consensuali.
Sempre sul punto, Dottrina e Giurisprudenza di merito hanno evidenziato che l'intento deflattivo, ovvero di "risparmio delle energie processuali" obiettivo principe della Riforma c.d. "Cartabia" potrebbe essere vanificato dalla "scorretta" applicazione delle norme.
Difatti, se si ammettesse il cumulo delle domande nel procedimento di volontaria giurisdizione si potrebbe ottenere l'effetto contrario dell'allungamento dei tempi processuali.
D'altronde si dovrebbe attendere il tempo necessario, almeno sei mesi, per la dichiarazione dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale aspetto, afferente la tempistica procedurale, non rileverebbe,invece, nel caso di procedimento contenzioso, laddove comunque l'espletamento della fase istruttoria nel giudizio determina comunque il fisiologico protrarsi dell'iter processuale.
Un ulteriore tema preso in analisi è stato quello della indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi che si qualificherebbero, nel caso di domanda congiunta dei coniugi, come una sorta di "patti prematrimoniali", questi ultimi espressamente vietati dal nostro ordinamento.
Infine, si è poi osservato che nel caso di "sopravvenienze" il Legislatore non ha previsto norme per la regolamentazione delle questioni cosiddette "sopravvenute", ovvero nel caso di mutamento delle circostanze, rispetto al momento in cui è stato depositato il ricorso congiunto e incardinato il giudizio.
Difatti, mentre ai procedimenti contenziosi si applicano le disposizioni dell'art. 473 bis-19 c.p.c., ovvero "le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori", le parti possono cioè modificare (e calibrare) il contenuto delle difese e della domande in conseguenza di "giustificati motivi", tale possibilità non è invece contemplata nel caso di procedimento di volontaria giurisdizione.
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, a seguito di una attenta disamina di tutte le criticità appena riportate, si è così espressa: in merito al cavillo letterale ha ritenuto che, seppur non espressamente previsto, nei procedimenti consensuali si deve far riferimento a quanto trascritto nell'art 473 bis-51, laddove il Legislatore, richiamando i procedimenti di cui all'art. 473 bis-47, si riferisce "ai procedimenti" in generale e non solo dunque a quelli contenziosi.
Per ciò che concerne il "risparmio delle energie processuali" la Corte di Cassazione ha osservato che è nell'interesse delle parti prevedere la possibilità di concentrare in una medesima azione giudiziaria la risoluzione definitiva della crisi matrimoniale.
Quanto al tema dell'indisponibilità dei diritti è stato affermato che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate nel simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in merito alle sopravvenienze è stato evidenziato che anche nel caso di domanda congiunta per la sola separazione o divorzio si può incorrere in circostanze diverse e sopravvenute e che pertanto l'esclusione del cumulo delle domande non consente di evitate l'anzidetta problematica.
Concludendo, la Corte Suprema, non ha ravvisato ragioni tali da giustificare la disparità tra il giudizio contenzioso e quello proposto su istanza congiunta delle parti e ha espresso il seguente principio di diritto: "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., e? ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".