L'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, nei limiti consentiti dall'art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre requisiti imprescindibili. Lo chiarisce il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 170/2023 (sotto allegata), chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato da un legale avverso la delibera di cancellazione dall'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici.
In particolare, precisa il CNF, i tre elementi sono i seguenti:
- deve esistere, nell'ambito strutturale dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma;
- colui che richiede l'iscrizione - in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all'esercizio professionale (conditio facti soggettiva) - faccia parte dell'ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente;
- infine, la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.
Sulla scorta dei principi affermati, il Consiglio, ritenendo che al ricorrente "non sia stata assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali della Provincia di Benevento e che, quindi, non siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012" ha rigettato il ricorso.
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