- Divieto di scommesse dei calciatori: i fatti di cronaca
- Riferimenti normativi
- Illeciti sportivi a livello internazionale e responsabilità delle società
Divieto di scommesse dei calciatori: i fatti di cronaca
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Il presente articolo mira ad illustrare le norme alla base del divieto di scommesse per i calciatori e le eventuali sanzioni nel caso in cui l'illecito venga riscontrato, dopo l'accurata fase di indagine da parte della procura (ordinaria e/o sportiva).
I recenti fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti i giovani calciatori Zaniolo, Tonali e Fagioli (in attesa che altri nomi vengano fuori nelle indagini), autori, fino a prova contraria, di scommesse su siti di scommesse illegali, hanno messo in luce un'attività che è severamente vietata non solo per i calciatori, sia dilettanti che professionisti, ma anche per gli altri appartenenti al mondo del pallone, quali allenatori, dirigenti e presidenti, al fine di garantire un regolare svolgimento delle gare e dei campionati.
Riferimenti normativi
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Quali sono dunque le norme che vietano tale pratica?
In primis, è necessario menzionare l'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il quale recita:
"1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.
2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1, il fatto è punito con l'applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
5. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00".
Illeciti sportivi a livello internazionale e responsabilità delle società
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E' opportuno, inoltre, ribadire che - come riportato dal comma 3 del suddetto articolo - le pene sono molto severe per coloro i quali dovessero violare questo regolamento e le stesse si estendono anche a chi gioca all'estero e non solo a chi gioca in Italia per i seguenti motivi: evitare facili elusioni, dato che un giocatore che dovesse sapere di trasferirsi all'estero la stagione successiva, potrebbe essere più incline a compiere una serie di illeciti per la FIGC sapendo che non sarà punibile in un'associazione sportiva straniera e perché il sistema dell'ordinamento sportivo è considerato un unico ambito, quindi una sanzione comminata da una federazione sportiva sarà estera automaticamente anche alla federazione dove il calciatore andrà a giocare.
Il comma 5, inoltre, prevede una responsabilità anche per chi fosse venuto a conoscenza dell'irregolarità commessa ed il conseguente obbligo di denuncia da parte delle medesime persone.
In ambito sportivo, i tempi della Procura Federale sono molto più celeri rispetti a quelli della Procura Ordinaria, la prima, infatti, ha 60 giorni per effettuare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con possibilità di proroga di 40 ed eventualmente di altri 20, una volta ricevuto il predetto avviso, la parte coinvolta sa che potrà essere deferita e potrà scegliere la via del patteggiamento, ai fini di ottenere una riduzione della sanzione fino al 50%.
Il processo sportivo, inoltre, deve necessariamente concludersi entro 60 giorni dalla notifica del deferimento.
Con la speranza di essere stato esaustivo nella disamina della fattispecie giuridica del divieto di scommesse per i calciatori, l'autore invita chiunque interessato ad approfondire la materia a scrivergli privatamente all'indirizzo mazzei.lucio@yahoo.it