La Riforma Cartabia ha spostato la normativa di dettaglio dei curatori speciali dei minori nei nuovi articoli 473bis.7 e 474bis.8 c.p.c, che stabiliscono in quali casi si può procedere alla loro nomina

Curatore speciale del minore nella riforma Cartabia

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La riforma Cartabia del processo civile, introdotta dalla legge n. 206 del 26 novembre 2021 e attuata con il decreto legislativo n. 149/2022, ha apportato modifiche significative in materia di tutela dei minori, con particolare riguardo alla figura del curatore speciale. Queste modifiche, contenute nel titolo IV bis del Codice di procedura civile e applicabili ai procedimenti introdotti a partire dal 28 febbraio 2023, hanno colmato una lacuna esistente nel nostro ordinamento, definendo in modo più preciso i presupposti e le modalità di nomina di questo soggetto.

Dal punto di vita dell'inquadramento normativo, l'art. 473bis.7 si occupa della nomina del tutore e del curatore del minore, mentre l'articolo 473bis.8 c.p.c disciplina i casi in cui al minore debba essere nominato un curatore speciale.

Il ruolo del Curatore Speciale

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Il curatore speciale del minore ha il compito di "ascoltare" e "dare voce" al minore nel procedimento in cui è coinvolto, perseguendo il suo interesse supremo. Questo ruolo richiede di valutare se le azioni giudiziarie intraprese e i provvedimenti in atto sono idonei a realizzare il migliore interesse del minore.

Art. 473 bis.7 e art. 473 bis.8 c.p.c.

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La Riforma Cartabia ha apportato cambiamenti agli articoli 78 e 80 del codice di procedura civile (c.p.c.). L'articolo 78 ha subito l'abrogazione dei commi 3 e 4, l'art. 80 è invece del comma 3. Queste disposizioni, dedicate alla nomina del curatore del minore, sono state spostate con le opportune modifiche, nei nuovi articoli sopra menzionati 473bis.7 e 473bis.8 c.p.c e dedicati al curatore del minore. Questo in sintesi il contenuto delle due norme.


L'art. 473bis.7 dispone la nomina del curatore per il minore quando all'esito del procedimento che lo riguarda, il giudice disponga limitazioni della responsabilità genitoriale. Ai sensi del comma 2 dell'articolo "Il provvedimento di nomina del curatore speciale deve contenere l'indicazione:

a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;
c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;
d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale."


L'articolo 473bis.8 invece dispone che il giudice, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, provveda alla nomina dal curatore speciale del minore nei seguenti casi:

"a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni."


Al giudice è riconosciuta inoltre la facoltà di nominare il curatore speciale al minore quando i genitori appaiano anche solo temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore e di attribuire allo stesso, nel provvedimento di nomina, poteri particolari di rappresentanza sostanziale.


In presenza di gravi inadempienze così come per la mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti di nomina, il curatore può essere revocato dal giudice o al presidente del tribunale che procede, su istanza motivata del minore infraquattordicenne, dei genitori, del PM o del tutore.

Compenso del curatore speciale del minore

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La questione del compenso per l'attività di curatore del minore non risulta disciplinata dalle norme introdotte dalla Riforma Cartabia. La questione però è stata affrontata dal decreto del Tribunale di Pisa del 10 ottobre 2023 (sotto allegato) che in questo modo ha colmato il vuoto legislativo in materia.


Il decreto del Tribunale toscano precisa che l'assenza di norme a cui fare riferimento per la determinazione del compenso del curatore speciale non può portare a considerare tale incarico come svolto "a titolo gratuito". Quando il legislatore ha previsto incarichi similari a titolo gratuito, come quello dell'amministratore di sostegno o del tutore dell'incapace, lo ha specificato normativamente.

Occorre inoltre considerare che il più delle volte questo incarico, che richiede diversi colloqui, udienze e incontri, viene svolto da avvocati specializzati in diritto di famiglia.

Dal punto di vista normativo tuttavia tale figura pare debba essere inserita tra gli "altri ausiliari del giudice" ai sensi dell'art. 68 c.p.c, visto che il curatore può essere identificato correttamente con la "persona idonea al compimento di atti" che il giudice può nominare nei casi previsti dalla legge.


"A norma dell'art. 52 disp. Att. c.p.c., quindi, il compenso deve essere liquidato con decreto dal Giudice che ha nominato l'ausiliario "tenuto conto dell'attivita" svolta" e il decreto con cui i compensi sono liquidati, a norma dell'art. 53 disp. Att. c.p.c., deve contenere l'indicazione della "parte che e" tenuta a corrisponderli". Quanto ai criteri e parametri di liquidazione, ci si chiede se debba trovare applicazione il Decreto Ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) al cui art. 10-septies prevede che "Per le attivita" difensive svolte dall'avvocato in qualita" di curatore del minore, il compenso e" liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui e" di volta in volta nominato."


Nel caso di specie il Tribunale di Pisa non ritiene applicabili i parametri forensi perché il curatore non ha svolto attività prettamente difensive. L'Autorità giudicante conclude che sia più corretto applicare i "criteri generali stabiliti, come detto, per gli ausiliari del giudice e quindi innanzitutto dell'art. 49 LDPR 115/01 cit. (Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennita" di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.") e dell'art. ART. 51 (L) DPR cit. ("Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficolta", della completezza e del pregio della prestazione fornita"). Parimenti, quanto alla misura degli onorari ritiene il Collegio applicabile l'art. 50 DPR 115/01 e non rientrando l'attivita" del curatore in alcuna delle attivita" per le quali sono previsti onorari a tariffa, deve conseguentemente farsi ricorso agli onorari a vacazioni."

Scarica pdf Tribunale Pisa decreto 10.10.2023

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