Interessante sentenza del tribunale di Palermo in esito a una rigida applicazione dei principi che regolano i rapporti tra conducente, proprietario e assicurazione


Il tribunale di Palermo, in esito ad una rigida applicazione dei principi che regolano i rapporti tra conducente del veicolo danneggiante (da un lato) ed il proprietario e la Compagnia Assicurativa di detto veicolo (dall'altro lato), ha pronunciato una interessante sentenza (n. 4939/2023 sotto allegata) da cui emergono, per il medesimo incidente, due diverse verità processuali.


Stante la "confessione giudiziale" del "conducente non proprietario" (che si è assunto la responsabilità dell'evento) e le "prove contrarie" fornite dalla Compagnia (che ha invece dimostrato trattasi di un "sinistro autonomo senza coinvolgimento di terzi"), infatti, il Giudice ha statuito il "rigetto" della domanda "nei confronti di proprietario e Società Assicurativa" e, vista l'ammissione di responsabilità del conducente, ha contestualmente rimesso la causa sul ruolo, nominando CTU medico-legale, per la "prosecuzione del giudizio nei confronti del conducente confitente".
Afferma, invero, il Giudice, nella sentenza in esame, che "le dichiarazioni confessorie non lasciano spazio a un libero apprezzamento del loro contenuto ad opera del Giudicante, atteso che le stesse, integrando gli estremi di una confessione giudiziale ex art. 2733 c.c., formano piena prova, nei confronti del confitente, circa fatti sfavorevoli da costui riferiti", rimanendo "preclusa" al Giudicante "ogni valutazione circa l'attendibilità e veridicità dei fatti riferiti dal dichiarante, non potendo il Tribunale che attenersi alle risultanze della prova assunta".


Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, pertanto, "la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di contestazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all'art. 143 Cod Ass Priv, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e quindi litisconsorte necessario e non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo".

La "confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo", invece, "ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confitente", ragion per cui il Giudice "può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della rca e del proprietario".


Avv. Sonia Coppola

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Scarica pdf Trib. Palermo n. 4939/2023

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