- Polizia sempre armata, immigrati e pene per donne incinte
- Terrorismo e criminalità organizzata: nuovi reati
- Sicurezza urbana
- Tutela forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco
- Tutela delle vittime di usura
- Ordinamento penitenziario
Polizia sempre armata, immigrati e pene per donne incinte
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Il Consiglio dei Ministri n. 59 il 17 novembre 2023 ha adottato tre disegni di legge in tema sicurezza pubblica, difesa e soccorso pubblico. Il più rilevante dei tre è il c.d. DDL Sicurezza 2023, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle forze di polizia nonché di vittime dell'aura e dei reati di tipo mafioso". Il testo interviene in materia di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia; sicurezza urbana; tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco; tutela delle vittime di usura; ordinamento penitenziario, introduce anche nuove figure di reato.
Leggi anche l'approfondimento dedicato agli altri DDL approvati dal governo il 17 novembre Nuove misure per comparto sicurezza e polizia locale
Terrorismo e criminalità organizzata: nuovi reati
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Per quanto attiene la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, viene introdotto il reato di "detenzione di materiale con finalità di terrorismo" che punisce, con la reclusione da due a sei anni, chiunque si procura o detiene materiale finalizzato a preparare atti di terrorismo, punendo altresì con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale contente istruzioni per la preparazione e l'utilizzo di materie esplodenti, al fine di attentare all'incolumità pubblica.
In considerazione della progressiva diffusione del cosiddetto "contratto di rete", sono individuati, tra i soggetti sottoposti a verifica del possesso della documentazione antimafia, anche le imprese aderenti al contratto stesso.
In materia misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, viene chiarito che l'uso dei documenti di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare.
Sono modificate alcune regole in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati, quali, in particolare: la semplificazione sulla gestione delle aziende sottoposte alle misure; la previsione che l'amministratore giudiziario illustri al giudice evidenzi eventuali abusi e possibili impieghi urbanistici degli immobili confiscati. In caso di accertamento di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca viene ordinata la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento.
Infine, è estesa da 3 a 10 anni il termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive per specifici reati.
Sicurezza urbana
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In materia di sicurezza urbana il DDL in esame introduce il reato di "occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui", perseguibile a querela della persona offesa, che punisce, con la reclusione da due a sette anni, chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.
La stessa pena viene applicata anche a chi si appropria dell'immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l'immobile occupato. È inoltre prevista una procedura volta a consentire a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dell'immobile occupato
Viene estesa la possibilità di ricorrere al cosiddetto "DASPO urbano" (attualmente previsto per le manifestazioni sportive), anche per vietare l'accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico ai soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio.
Sempre in tema di sicurezza pubblica, sono modificate le norme sul rinvio della pena per le donne incinte e per le madri di bambini fino a un anno di età, in modo da rendere tale rinvio facoltativo anziché obbligatorio. Nell'ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un anno, nei casi in cui è escluso il differimento della pena per grave pericolo, è prevista sempre l'esecuzione della pena presso gli istituti a custodia attenuata.
Viene anche innalzata da 14 a 16 anni l'età della punibilità delle condotte consistenti nell'avvalersi, permettere, organizzare o favorire l'accattonaggio, rispetto alle quali è previsto un innalzamento di pena.
Tutela forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco
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Per quanto attiene gli interventi normativi in materia di tutela del personale delle forze armate, è previsto un aggravamento di pena per le ipotesi in cui la violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano compiute nei confronti di un ufficiale o di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Viene altresì esteso il reato in questione nei confronti di chi cagiona lesioni personali a un pubblico agente, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o dell'esercizio del servizio, in occasione di manifestazioni sportive.
Vengono inasprite le sanzioni per i casi d'inosservanza delle prescrizioni impartite dalla polizia stradale (quali ad es inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato, rifiuto di esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo).
Viene aggravata la pena per il delitto d'istigazione a disobbedire alle leggi, se commesso per realizzare una rivolta all'interno di un istituto penitenziario. Nella medesima direzione si inserisce l'introduzione del delitto di rivolta all'interno dell'istituto penitenziario, che punisce chiunque promuove, organizza e dirige una rivolta all'interno di un istituto penitenziario e chi vi partecipa.
È anche introdotto un reato che punisce, con la pena della reclusione da uno a sei anni, lo straniero che, durante il trattenimento presso i centri per i rimpatri o la permanenza nelle strutture per richiedenti asilo o altre strutture di accoglienza o di contrasto all'immigrazione illegale, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti dalle autorità, promuove, organizza, dirige una rivolta. Per chi partecipa alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. È inoltre, un aggravamento della pena se il fatto è commesso con l'uso di armi o se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime.
Importante novità è anche l'autorizzazione per gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un'arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio.
Si estende la vigente esimente per il personale che, per le necessità delle operazioni militari, utilizzi o ordini di usare armi, o altro mezzo di coazione fisica, ovvero l'uso di strumenti informatici.
Sono estese le condotte scriminabili per il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili agli attuali contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica e si attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, anche al personale delle Forze armate che concorra alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza. Vengono altresì introdotte ulteriori norme per il rafforzamento delle attività di contrasto al terrorismo internazionale.
Tutela delle vittime di usura
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È prevista la possibilità, per le vittime del reato di usura ai quali venga erogato il mutuo nell'ambito del cosiddetto "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", di servirsi di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, al fine di assicurare un efficace sostegno all'impresa beneficiaria, garantirne il rilancio e il reinserimento nel circuito economico legale.
Ordinamento penitenziario
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Tra i reati "ostativi" sono introdotte le fattispecie già esistenti di "istigazione a disobbedire alle leggi" e di "rivolta in istituto penitenziario". In questi casi, per concedere benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare la positiva partecipazione del reo al programma di riabilitazione specifica previsto per il detenuto.
Al fine di favorire l'attività lavorativa dei detenuti, tra le aziende che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge, sono inserite anche quelle che organizzano attività produttive o di servizi all'esterno degli istituti penitenziari o che impiegano persone ammesse al lavoro esterno.
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