L'oblazione processuale prevista dall'articolo 162 c.p., costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicché il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni formali che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla, mentre l'oblazione facoltativa di cui all'articolo 162-bis c.p., è subordinata all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto. A chiarire la differenza è la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 45734/2023 (sotto allegata).
Nella vicenda, il Tribunale di Salerno dichiarava di non doversi procedere nei confronti di relazione a reati degli art. 110 cod. pen. e 1216 cod. nav. (capo 1) e degli art. 110 cod. per. e 1231 cod. nav. (capo 2) perché i reati erano estinti per intervenuto pagamento dell'oblazione. Il procuratore generale, tuttavia, contestava tale decisione perché il Giudice non aveva verificato l'eliminazione delle conseguenze dannose e/o pericolose dei reati commessi, requisito indispensabile, unitamente al pagamento dell'obiezione, per ottenere l'estinzione dei reati ai sensi dell'art. 162-bis, terzo comma, cod. pen.
Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.
"Le violazioni contestate - affermano i giudici - prevedono entrambe la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, per cui, ai fini dell'oblazione, deve applicarsi l'art. 162-bis e non l'art. 162 cod. pen. La giurisprudenza ha chiarito che l'oblazione 'processuale' prevista dall'art. 162 c.p., concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell'ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162-bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicché ii giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni 'formali' che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma. Al contrario, quella 'facoltativa' ex art. 162- bis c.p., concernente le contravvenzioni per !e quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo dell'anzidetta disposizione è subordinata all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, ii quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto (Sez. 4, n. 5811 dei 01/12/2004, dep. 2005, Cascio, Rv. 231204-01)".
Nello specifico, il giudice aveva dichiarato l'estinzione dei reati, nonostante non ne fossero state eliminate le conseguenze dannose o pericolose, fatto che avrebbe dovuto accertare anche d'ufficio. Per cui, come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, concludono dalla S.C., gli imputati non disponevano delle attestazioni delle autorità marittime competenti sulle verifiche dei requisiti medesimi, ossia del Registro navale per i requisiti di navigabilità e della Guardia costiera per il rilascio del certificato di sicurezza. Erroneamente, quindi, era stata dichiarata l'estinzione in violazione del terzo comma dell'art. 162-bis cod. pen. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
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