In caso di inesistenza "ab origine" dei presupposti per il mantenimento, le somme versate sono ripetibili. E' quanto ha affermato la prima sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 31635/2023 (sotto allegata), pronunciandosi su una vicenda relativa alla separazione personale di due coniugi. Nello specifico, l'uomo adiva il Palazzaccio dolendosi della sentenza d'appello che aveva dichiarato l'irripetibilità delle somme corrisposte alla moglie a titolo di mantenimento. Una simile statuizione, a suo dire, era errata perché le somme erogate non avevano funzione alimentare, dato che la donna, secondo gli accertamenti del tribunale, lavorava da anni "in nero" presso lo studio del padre ed era risultata proprietaria di beni immobili.
Per gli Ermellini, il motivo è fondato. Richiamando le Sezioni Unite, i giudici affermano che "nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio (all'interno della sentenza di primo o secondo grado) l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento separativo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti (cfr. Cass., Sez. U., 32914/2022, dove, al punto 8.3, si precisa che "ove con la sentenza venga escluso in radice e "ab origine" (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno "stato di bisogno" del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati).... non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità)")".
Nel caso di specie la stessa Corte d'appello aveva registrato che il primo giudice aveva rilevato che la donna "non (aveva) fornito prova sufficiente della esistenza dei presupposti richiesti per avere diritto all'assegno in questione".
Per cui, conclude la S.C., cassando la sentenza con rinvio, "il riconoscimento dell'originaria insussistenza dei presupposti per il versamento del contributo di mantenimento già riconosciuto in sede presidenziale determinava, quindi, la piena ripetibilità delle somme versate a tale titolo, a prescindere dal fatto che la richiedente avesse agito con mala fede o colpa grave".
Scarica pdf Cass. n. 31635/2023• Foto: 123rf.com