Il CNF chiarisce che ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto
Per cui, aggiunge il CNF, ai fini dell'"imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità".
Scarica pdf CNF n. 190/2023• Foto: 123rf.com
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