Il CNF chiarisce che ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto


In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, in base dell'art. 4 del nuovo codice deontologico forense, "la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti". Così il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 190/2023 (sotto allegata), respingendo il ricorso di un legale avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia che gli aveva comminato la sanzione della censura.


Per cui, aggiunge il CNF, ai fini dell'"imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità".

Scarica pdf CNF n. 190/2023

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