- La contumacia del convenuto dopo la Riforma Cartabia
- Il termine di settanta giorni per costituirsi in giudizio
- La rinnovazione della notificazione della citazione ex art. 291 c.p.c.
- La costituzione tardiva e le decadenze ex art. 167
La contumacia del convenuto dopo la Riforma Cartabia
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La contumacia del convenuto viene dichiarata dal giudice se il convenuto non si costituisce nel termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, a meno che, a norma dell'art. 291 c.p.c., non venga rilevato un vizio della notificazione dell'atto di citazione.
In tal caso, il giudice fissa un termine entro cui l'attore deve rinnovare la citazione. Quando, invece, la citazione risulti regolare, il convenuto viene dichiarato contumace e, ciononostante, può successivamente costituirsi fino all'udienza di rimessione della causa in decisione, ma in tal caso incorrendo nelle decadenze previste dalla disciplina codicistica (in sostanza non potrà proporre domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, né chiamare un terzo in causa, cfr. art. 167), sempre che non venga rimesso in termini dal giudice, ex art. 294.
Il termine di settanta giorni per costituirsi in giudizio
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L'istituto della contumacia del convenuto, quindi, è disciplinato da una serie di norme del codice di procedura civile, in parte modificate dall'intervento della recente Riforma Cartabia. Sul tema, la principale norma di riferimento nell'impianto codicistico è l'art. 166, che, come detto, impone al convenuto di costituirsi entro settanta giorni dall'udienza.
In mancanza, l'ultimo comma dell'art. 171 c.p.c. dispone che egli sia dichiarato contumace, "salva la disposizione dell'art. 291".
L'art. 291 c.p.c., al primo comma, impone al giudice che, in mancanza di costituzione del convenuto, rilevi un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, di fissare all'attore un termine perentorio per rinnovarla.
Tale verifica rientra in quelle che la Riforma ha definito "verifiche preliminari" e che devono essere effettuate dal giudice istruttore prima della prima udienza di comparizione, e precisamente entro quindici giorni dopo la scadenza di cui all'art. 166, cioè proprio quella relativa alla costituzione del convenuto (cfr. art. 171-bis).
La rinnovazione della notificazione della citazione ex art. 291 c.p.c.
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La rinnovazione della citazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. primo comma, impedisce ogni decadenza (in particolare quelle ex art. 167, più sopra esaminate) e quindi fa ripartire "da zero" il conto del termine entro cui il convenuto può costituirsi. Se, però, quest'ultimo non si costituisce neppure anteriormente alla udienza nuovamente individuata dall'attore con la citazione rinnovata, il giudice ne dichiara la contumacia (art. 291 c.p.c., secondo comma).
È da notare come il secondo comma dell'art. 291 c.p.c. individui il limite temporale entro cui il convenuto citato in rinnovazione deve costituirsi, nel momento in cui il giudice pronuncia i provvedimenti di cui all'articolo 171-bis.
In sostanza, la contumacia del convenuto non verrà dichiarata sic et simpliciter se questi non si costituisce entro settanta giorni prima dell'udienza, ma solo se questi non si costituisca nemmeno fino al momento in cui il giudice adotti materialmente il provvedimento che ne dichiari la contumacia (adozione che deve avvenire entro i successivi quindici giorni). È da intendersi, però, che la costituzione del convenuto che avvenga prima dell'adozione del provvedimento del giudice, ma dopo lo spirare del termine di settanta giorni prime dell'udienza, comporti le decadenze di cui all'art. 167.
È da ritenersi, inoltre, che quanto appena esposto - disposto dall'art. 291 in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione rinnovato per vizi dell'originaria notificazione - sia da osservare anche in relazione a un atto di citazione validamente notificato sin dall'origine.
In altre parole, anche se l'ultimo comma dell'art. 171 impone, in presenza di citazione validamente notificata, che sia dichiarata la contumacia del convenuto se questi non si costituisce settanta giorni prima dell'udienza, è da intendersi - per interpretazione sistematica - che la contumacia non vada comunque dichiarata se il convenuto si costituisce dopo tale termine, ma prima che il giudice adotti concretamente il relativo provvedimento (ferme restando le decadenze di cui si è detto).
La costituzione tardiva e le decadenze ex art. 167
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Per completare la disamina dell'art. 291, va detto che l'ultimo comma prevede che, se l'ordine di rinnovazione della citazione non viene eseguito dall'attore, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo (similmente a quanto accade se nessuna delle parti si costituisce dopo la notifica dell'originaria citazione validamente notificata, cfr. artt. 171 primo comma e 307 primo e secondo comma).
Ricordato che, anche in caso di contumacia del convenuto, il processo prosegue e l'attore è comunque tenuto a dimostrare i suoi assunti, va evidenziato che, a norma degli artt. 292-294 c.p.c., vi sono degli atti che vanno necessariamente notificati al convenuto, anche quando sia contumace (art. 292). Il convenuto, inoltre, conserva il diritto a costituirsi in giudizio - pur incorrendo nelle ridette decadenze ex art. 167 - fino al momento in cui la causa non venga rimessa in decisione (l'art. 293, anche dopo la riforma, continua a individuare il relativo limite nell'udienza di precisazione delle conclusioni; dal momento che tale udienza, nell'impianto normativo riformato, non esiste più, è da ritenersi che il convenuto possa validamente costituirsi fino all'udienza di rimessione della causa in decisione, quando prevista).
Infine, va ricordato che il contumace che successivamente si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile (rimessione in termini ex art. 294).
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