Il difetto assoluto di giurisdizione riguarda l'esercizio insindacabile di poteri amministrativi da parte della P.A. Differenze con il difetto di giurisdizione relativo

Difetto assoluto di giurisdizione e poteri della P.A.

[Torna su]

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è disciplinato dall'art. 37 c.p.c., che dispone che tale evenienza possa essere rilevata dalle parti oppure d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo.

A seguito della Riforma Cartabia, la disciplina del difetto assoluto di giurisdizione, qual è quello appena descritto, viene differenziata rispetto a quella del difetto di giurisdizione relativo, che incorre quando si assume sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo o di uno dei giudici speciali previsti dal nostro ordinamento.

Il difetto di giurisdizione assoluto, invece, riguarda situazioni che non presuppongono l'intervento di alcun giudice, in quanto relative all'attività discrezionale e non sindacabile in sede giurisdizionale da parte di un diverso potere, qual è quello amministrativo quando la sua attività non leda diritti soggettivi o interessi legittimi tutelabili in sede giurisdizionale.

Giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della PA

[Torna su]

Come detto, il difetto assoluto di giurisdizione può essere rilevato in qualunque stato e grado del processo. Ciò significa che la relativa eccezione, o il rilievo officioso da parte del giudice, possono verificarsi per la prima volta nel corso del processo anche durante il grado di appello o davanti alla Corte di Cassazione.

La possibilità, per le parti e per il giudice, di originare una questione pregiudiziale di rito riguardante il difetto assoluto di giurisdizione - da risolversi in via preliminare rispetto al merito del giudizio - trova il suo limite, pertanto, o nel passaggio in giudicato della decisione di merito o nella decisione della Corte di Cassazione sul regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.

Va ricordato, per inciso, che il secondo comma dell'art. 41, pur scarsamente considerato nella pratica, prevede che la P.A. che non è parte in causa può chiedere, in ogni stato e grado del processo, che sia dichiarato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario "a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa", con ciò confermando che il difetto assoluto di giurisdizione si riscontri nei casi in cui l'esercizio del potere amministrativo sia insindacabile dal potere giudiziario.,

È da notarsi, infine, come la disciplina prevista dal codice di procedura civile per il caso in cui sia il giudice ordinario a venire investito di una questione che riguardi la discrezionalità non sindacabile della pubblica amministrazione si discosti dalla disciplina prevista, per il caso analogo, dal codice del processo amministrativo, in quanto quest'ultimo, non distinguendo tra difetto assoluto e relativo di giurisdizione, limita la possibilità per il giudice amministrativo di rilevare d'ufficio il difetto assoluto di giurisdizione al primo grado di giudizio.

Il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. dopo la riforma Cartabia

[Torna su]

Per quanto riguarda il momento in cui viene individuata la giurisdizione del giudice ordinario, oggetto dell'eventuale eccezione di parte o rilievo d'ufficio, non può che farsi riferimento a quello di proposizione della domanda da parte dell'attore, in considerazione del fatto che, a norma dell'art. 5 c.p.c., non hanno rilevanza i successivi mutamenti della legge o dello stato di fatto.

Va ricordato, infine, che la disposizione dell'art. 37 c.p.c. si completa con la previsione attinente al difetto relativo di giurisdizione, che, come anticipato, limita al giudizio di primo grado l'ambito temporale a disposizione delle parti del giudice per rilevare il difetto del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali (si tratta, pertanto, di controversie che riguardano situazioni soggette a sindacato giurisdizionale); mentre, per potersi rilevare tale difetto nei giudizi di impugnazione, occorre che il esso sia oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Inoltre, la Riforma ha provveduto a disporre espressamente che l'attore non possa impugnare una sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso adito.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: