Sul punto si è espressa con una recente pronuncia la Corte Costituzionale

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 c. 3 c.p.

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Premesso che viene sollevata questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 577 co. 3 c.p. nella parte in cui impedisce al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 e 62 bis c.p. in concorso con la circostanza aggravante di cui all'art 577 co. 1 n 1 c.p., ovvero l'ipotesi dell'omicidio volontario commesso contro il familiare o il convivente.

L'esito è che la Corte Costituzionale, con la sentenza 197/2023, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 577 co. 3 c.p., sancendo che "anche nei processi per omicidio commessi nei confronti di una persona familiare o convivente, il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche".

I fatti presupposti

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La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da ordinanze provenienti da Corti rimettenti nettamente distinte e separate. Eppure vi è un punto in comune che lega i procedimenti da cui è scaturita la questione de qua, ovvero trattasi di processi in cui il soggetto agente è da tempo sottoposto a reiterati comportamenti prevaricatori e violenti da parte del familiare o del coniuge, è da questa situazione esasperata che matura l'omicidio. Le fattispecie concrete contemplate nei procedimenti principali riguardavano situazioni in cui in cui l'autore del delitto è da tempo sopraffatto dai comportamenti aggressivi e violenti perpetrati a suo danno dal familiare/coniuge, situazione sfociata nell'omicidio di quest'ultimo. E' il caso del figlio, accusato di aver ucciso il padre, a seguito di un ennesimo episodio di aggressione perpetrata nei confronti propri, della madre e del fratello; della moglie che aveva ucciso il marito, perchè autore di reiterati comportamenti violenti nei confronti propri e dei figli. Reputando non sussistente la legittima difesa, i giudici ritengono che, in siffatte ipotesi, debbano essere riconosciute all'imputato le attenuanti della provocazione e le attenuanti generiche.

Parità di trattamento, proporzionalità e individualizzazione della pena

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Nella pronuncia in esame, la Consulta ha ritenuto che il divieto imposto all'organo giudicante dall'art. 577 co. 3 c.p. sia costituzionalmente illegittimo perchè in contrasto coi principi suddetti della parità di trattamento di fronte alla legge, di proporzionalità e di individualizzazione di cui agli artt. 3 e 27 Costituzione.

La concreta gradazione della pena è indispensabile ed è imposta dall'esigenza di assicurare l'individualizzazione e l'adeguamento al reale disvalore della fattispecie concreta.

L'art. 577 co. 3 c.p. imporrebbe di applicare la stessa pena (l'ergastolo o, in alternativa, la reclusione non inferiore a 21 anni) sia ai casi più efferati di femminicidio sia a casi come quelli testè esaminati dai giudici rimettenti, in cui l'omicidio matura in una situazione di soprusi e esasperazione cui era sottoposto il soggetto agente, caratterizzati quindi da elementi che diminuiscono la colpevolezza degli imputati e nei confronti dei quali una risposta sanzionatoria così severa risulterebbe manifestamente sproporzionata. Il carattere assoluto del divieto posto dalla disposizione impugnata può comportare distorsioni applicative nei singoli casi concreti, si finirebbe infatti con l'applicare pene manifestamente eccessive in "situazioni in cui il soggetto che ha subito per anni comportamenti aggressivi compie l'atto omicida, per effetto di una improvvisa perdita di autocontrollo causata dalla serie di innumerevoli prevaricazioni cui era sottoposto".


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