Per configurare l'attenuante della provocazione occorrono tre elementi:
- lo stato d'ira;
- il fatto ingiusto altrui;
- un rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione.
Nello specifico, affermano gli Ermellini che: "Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo 'stato d'ira', costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il 'fatto ingiusto altrui', costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (ex multis, Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019).
Da qui l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Scarica pdf Cass. n. 46893/2023• Foto: foto di Gerd Altmann da Pixabay.com