Per la Cassazione, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare

Stato di bisogno e assegno divorzile

La vicenda prende avvio dalla decisione assunta dalla Corte d'Appello di Campobasso con cui veniva accolto il gravame proposto dall'INPS avverso la sentenza del Giudice di prime cure che aveva ritenuto fondata la domanda del richiedente avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno sociale, originariamente respinta dall'Istituto previdenziale per ritenuto difetto dello stato di bisogno dello stesso.

In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che la situazione di "sufficienza economica" rappresentata dal richiedente in sede di separazione consensuale (da cui era disceso il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dello stesso), non era idonea a dimostrare la sua capienza economico-patrimoniale e di conseguenza la non spettanza dell'assegno assistenziale in suo favore.

Come sopra indicato, la Corte d'Appello ribaltava le risultanze cui era giunto il Tribunale, rilevando come "da una parte, la dichiarazione di indipendenza economica presentata (…) in sede di separazione consensuale, con rinuncia all'assegno di mantenimento a carico del coniuge, e dall'altra, la natura sussidiaria dell'istituto dell'assegno sociale che, imponendo di considerare tutti i tipi di reddito, consente di attribuire la relativa prestazione assistenziale solo a favore di soggetti che versino in un effettivo stato di bisogno, dovendosi escludere che tale prestazione possa essere riconosciuta in presenza di entrate patrimoniali, attuali o in concreto possibili, che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno", dovevano far propendere per l'accoglimento delle doglianze formulate dall'INPS.

Avverso tale decisione, il richiedente l'assegno assistenziale aveva proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione, rilevando che il Giudice di secondo grado aveva "erroneamente e aprioristicamente escluso lo stato di bisogno (…) solo perché lo stesso aveva rinunciato all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge, ma con ciò introducendo, di fatto, un requisito preclusivo al riconoscimento dell'assegno sociale non contemplato dalla previsione normativa di cui alla rubrica".

Assenza o insufficienza dei redditi percepiti

La Suprema Corte, con sentenza n. 33513/2023 (sotto allegata), ha ritenuto che il motivo d'impugnazione presentato dal ricorrente fosse fondato, in quanto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto "il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della I. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno".

In questo senso, prosegue la Corte, ai fini del riconoscimento dell'assegno assistenziale, non rileva il fatto che lo stato di bisogno del richiedente sia incolpevole, quanto il fatto che tale stato sussista e sia integrato nella sua dimensione oggettiva. Quanto appena affermato, spiega la Suprema Corte, trova fondamento nel fatto che "il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi".

Sulla scorta delle motivazioni appena rappresentate, la S.C. ha accolto il ricorso e cassato la sentenza, rinviando alla Corte d'Appello di Campobasso per il riesame del merito della controversia.

Scarica pdf Cass. n. 33513/2023

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: